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Documento vigente: Testo Coordinato

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Capo I
Pianificazione faunistico-venatoria regionale
Art. 2

(prima modificato comma 3 da art. 2 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, in seguito modificati commi 1 e 5, sostituiti commi 3 e 4 e aggiunto comma 5 bis da art. 1 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat
1. La Regione ...promuove attività di sensibilizzazione avvalendosi della collaborazione e dell'impegno volontario delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie e delle associazioni di protezione ambientale.
2. La Regione, in collaborazione con gli istituti scientifici e con le autorità scolastiche, promuove iniziative finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio faunistico e dei metodi per la sua tutela e gestione.
3. L'attività di censimento delle popolazioni di fauna selvatica stanziale e di valutazione delle fluttuazioni numeriche delle popolazioni di avifauna migratoria ai fini del prelievo venatorio è coordinata, secondo metodi e direttive dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), dalla Regione in collaborazione con i Consigli di gestione degli ambiti territoriali di caccia, con i titolari delle aziende faunistico-venatorie e con gli Enti di gestione per i Parchi e la biodiversità, gli Enti Parco nazionali e i Parchi interregionali.
4. La Regione coordina la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alla fauna selvatica anche ai fini della programmazione dei prelievi. A tal fine istituisce nell'ambito del servizio competente un Osservatorio degli habitat naturali e seminaturali e delle popolazioni faunistiche.
5. L'Osservatorio esplica la sua attività di ricerca per la gestione del patrimonio faunistico, anche in collaborazione con l' ISPRA, con dipartimenti universitari nazionali ed esteri, con altri enti di ricerca e consulenza nazionale e regionali, e con i Servizi faunistici di altre Regioni.
5 bis. La Regione promuove interventi di ricerca, sperimentazione, censimento, formazione, informazione, divulgazione, nonché progetti specifici per la reintroduzione di specie di avifauna di importanza comunitaria secondo le Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Per realizzare le suddette attività la Regione può inoltre concedere contributi ad enti pubblici e privati secondo criteri definiti dalla Giunta regionale.
Art. 3

(prima aggiunta lett. e) al comma 1 e modificato comma 2

da art. 2 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, in seguito modificata lett. e) da art. 3 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi aggiunto comma 01, modificato comma 1, lett. b) e abrogati comma 1 lett. c) e d) e comma 2 da art. 3 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Strumenti di pianificazione e programmazione faunistico- venatoria
01. La Regione, ai sensi dell' art. 40 della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 ("Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"), esercita le funzioni di programmazione e pianificazione, nonché tutte le funzioni amministrative in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria.
1. Sono strumenti della pianificazione e programmazione faunistico-venatoria:
a) la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio:
b) il piano faunistico-venatorio regionale;
c) abrogata.
d) abrogata.
e) i piani, i programmi ed i regolamenti di gestione faunistica delle aree protette di cui alla legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6.
2. abrogato.
Art. 4

(modificato comma 1 da art. 4 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Carta regionale delle vocazioni faunistiche
1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta e sentito l' ISPRA, approva la Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio e provvede al suo periodico aggiornamento.
2. La Carta regionale delle vocazioni faunistiche del territorio è articolata in zona altitudinale e, per ognuna di esse, indica la relativa vocazione faunistica e le specie tipiche ivi presenti.
Art. 5

(prima sostituito comma 1 con gli attuali commi 1 e 1 bis da art. 3 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi sostituito comma 1 e abrogato comma 1-bis art. 5 L.R. 12 luglio 2002 n. 15, in seguito sostituita rubrica e comma 1, modificati comma 1 lett. a), b), c), d) e g), abrogato comma 2, lett e) e aggiunti commi 2 bis e 2 ter da art art. 5 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Piano faunistico-venatorio regionale
1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta, approva il piano faunistico-venatorio regionale di durata quinquennale elaborato con riferimento alla Carta delle vocazioni faunistiche, ai contenuti indicati dall'art. 10, comma 8, della legge statale, nonché alla legge 6 febbraio 2006, n. 66 (Adesione della Repubblica italiana all'Accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori dell'Africa) e al piano territoriale regionale.
1 bis. abrogato.
2. Il piano faunistico-venatorio regionale riguarda in particolare:
a) la individuazione dei comprensori faunistici omogenei ...;
b) l'individuazione delle specie di fauna selvatica, di cui all'art. 18 della legge statale, di cui deve essere curato l'incremento naturale o la reimmissione sino alla densità ottimale compatibile con le situazioni produttive di ogni comprensorio faunistico omogeneo, e gli interventi tecnici di gestione faunistica;
c) l'individuazione degli interventi tecnici di gestione faunistica tesi a favorire la tutela e l'incremento naturale della fauna selvatica di cui al comma 1 dell'art. 2 della legge statale;
d) la destinazione ad uso faunistico-venatorio del territorio agro-silvo-pastorale regionale ai sensi dei Capi III, IV e V ed il limite minimo di superficie, comprendente anche le aree dei parchi regionali e nazionali, da destinare alle zone di protezione;
e) abrogata.
f) i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla istituzione delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie, dei centri privati di riproduzione della fauna allo stato naturale, delle zone per l'addestramento e le prove di qualificazione dei cani da caccia;
g) i contenuti per la formazione tecnica e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza e alle attività gestionali nelle zone di protezione e negli ambiti territoriali per la caccia programmata;
h) i criteri per la immissione integrativa di specie di fauna selvatica di interesse venatorio in ciascun comprensorio faunistico omogeneo.
2 bis. Il piano faunistico-venatorio regionale costituisce disciplina di riferimento per la predisposizione dei programmi annuali di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e delle Aziende Venatorie.
2 ter. Il piano faunistico-venatorio regionale approvato è pubblicizzato a cura della Regione per le finalità di cui al comma 3 dell'art. 15 della legge statale e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione (BURERT).
Art. 6

(modificata lett. c) del comma 3 da art. 4 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi aggiunto comma 3 bis da art. 4 L.R. 27 luglio 2007 n. 16 , aggiunta lett. c bis) comma 3 da art. 34 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28. Infine abrogato intero articolo da art. 58 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Piano finanziario regionale annuale per la realizzazione degli interventi faunistici-venatori
abrogato.
Art. 7

(sostituito comma 3 da art. 5 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 in seguito modificato comma 2 da art. 5 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. Infine abrogato intero articolo da art. 58 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Piani faunistico-venatori provinciali
abrogato.
Art. 8

(sostituito comma 1 da art. 6 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, poi modificato comma 1 da art. 6 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Densità venatoria
1. Per ogni ambito territoriale di caccia la Giunta regionale ... determina annualmente l'indice di densità venatoria programmata, tenuto conto della superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.
Art. 9

(sostituito da art. 7 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, infine abrogato intero articolo da art. 58 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Programmi faunistico-venatori annuali
abrogato.
Art. 10

(modificata rubrica e sostituiti commi 1 e 2 da art. 7 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Consultazione sugli atti della Regione ...
1. La Regione sottopone tutti i principali atti di programmazione al Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della legge regionale n. 13 del 2015, alle associazioni professionali agricole, alle associazioni venatorie, alle associazioni di protezione ambientale regionale riconosciute, all'Ente nazionale cinofili italiani (ENCI) e ai coordinamenti degli ATC ed acquisisce il parere dell'ISPRA. Per la elaborazione delle norme, delle direttive, la Regione, ove necessario, si avvale di gruppi di lavoro tecnico-scientifico finalizzati.
2. La Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI.

Note del Redattore:

L' art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che il presente comma 3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come modificato dalla stessa L.R. 6/2000). Si riporta pertanto il testo originario del comma 3:

"3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS. "

Si riporta di seguito il comma 4 dell' art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6:

" 4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende confermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data. "

Il comma 5 dell'art. 49 (Disposizioni transitorie e finali) della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma del presente comma.

Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Ai sensi dell' art. 1 L.R. 20 settembre 2002, n. 23, per l'anno 2002 il comma 3 si applica nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15, che di seguito si riporta: " 3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale " Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali".

Si veda anche la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 (Integrazione alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ").

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 59 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole,ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi del presente articolo; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria)

Si riporta di seguito il testo dell' art. 2 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23:

"Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 52 comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e e per l'esercizio dell'attività venatoria) 1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).".

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