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Documento vigente: Testo Coordinato

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Capo V
Strutture territoriali d'iniziativa privata per la produzione di fauna selvatica, per la caccia e per le attività cinofile

(La rubrica del Capo V è così modificata da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

Art. 41

(aggiunti commi 2 bis e 2 ter da art. 31 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6. In seguito modificati commi 1 e 2 ter da art. 36 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

Centri privati di riproduzione della fauna
1. La Regione autorizza la costituzione di centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.
2. I centri privati hanno durata settennale e possono essere rinnovati.
2 bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nel centro privato.
2 ter. La Regione, per motivate esigenze tecniche, qualora si renda necessario includere nell'area del centro privato terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso richiesto per iscritto dei proprietari o conduttori, può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo, con il medesimo provvedimento, la misura e le modalità di pagamento dell'indennità dovuta ai proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie del centro privato medesimo.
3. L'autorizzazione dei centri privati è subordinata all'osservanza di apposito regolamento regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, contenente le prescrizioni per l'esercizio delle attività autorizzate.
Art. 42

(modificati commi 1, 3 e 4 da art. 37 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Allevamenti
1. La Regione autorizza gli allevamenti di specie appartenenti alla fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.
2. I provvedimenti di autorizzazione:
a) indicano le specie di allevamento, i controlli sanitari e le forme di cattura;
b) hanno durata settennale e possono essere rinnovati;
c) sono revocati quando la gestione ed il funzionamento non siano corrispondenti alle prescrizioni di cui alla lettera a), ovvero quando l'allevamento non sia funzionante per almeno un anno.
3. L'allevamento esercitato dal titolare di impresa agricola non è assoggettato a specifica autorizzazione. Il titolare è tenuto a dare comunicazione alla Regione dell'avvio dell'attività di allevamento anche al fine di consentire i relativi controlli sul rispetto delle disposizioni emanate a norma della lett. c) del comma 1 dell'art. 62.
4. La Regione può consentire convenzioni a livello locale tra le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole al fine di permettere la cessione ... di fauna allevata allo scopo di integrare le entrate delle aziende agricole.
Art. 43

(sostituiti commi 1 e 3 e modificati commi 4, 7 e 8 da art. 32 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, ancora modificato comma 4 da art. 25 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito sostituiti commi 1, 5 e 7 e modificati commi 4 e 6 da art. 38 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1, infine inserito comma 3 bis da art. 3 L.R. 28 dicembre 2021 n. 19)

Aziende venatorie (4)
1. La Regione autorizza, sentito l'ISPRA, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie e di aziende agri-turistico-venatorie, a norma dell'art. 16 della legge statale, nei limiti, con la densità e la collocazione territoriale indicati dal piano faunistico-venatorio regionale, da calcolarsi sulla base della superficie agro-silvo-pastorale come individuata con gli indirizzi di cui all'art. 5, così da garantire una pluralità di utilizzazione faunistico-venatoria del territorio.
2. L'autorizzazione scade il 31 dicembre del settimo anno di validità e può essere rinnovata.
3. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nell'azienda. Qualora i proprietari o i conduttori dei fondi non si siano costituiti in consorzio con atto pubblico, il rinnovo alla scadenza è subordinato all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, ovvero alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che nulla è mutato. Le domande di rinnovo devono essere presentate almeno sei mesi prima della scadenza. In assenza di contratto in forma scritta di conduzione, nel caso in cui il proprietario e il conduttore non siano d'accordo ai fini dell'assenso, si considera prevalente la volontà del proprietario.
3 bis. Laddove il proprietario dei terreni individuato dai registri immobiliari risulti irreperibile, nelle forme previste dal Codice di procedura civile, l’assenso s’intende validamente prestato ai sensi del comma 3 e la parcella corrispondente viene inclusa nel perimetro dell’azienda venatoria, se a seguito di avviso affisso all’Albo Pretorio dei singoli Comuni competenti per territorio, per un periodo di 70 giorni, non venga fatta espressa opposizione da chi dimostri di averne diritto. Gli oneri di notifica e pubblicazione sono posti a carico dei richiedenti.
4. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area dell'azienda venatoria terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso , richiesto per iscritto, dei proprietari o dei conduttori, la Regione può disporne l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari o conduttori dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie dell'azienda medesima. L'inclusione all'interno di una azienda venatoria di terreni demaniali è regolata dalle vigenti disposizioni di legge.
5. La Regione, con il piano faunistico-venatorio regionale, regola la densità, la collocazione e l'estensione massima complessiva delle aziende faunistico-venatorie ed agri-turistico-venatorie in ogni comprensorio faunistico omogeneo. La Regione, fatte salve le situazioni esistenti, può altresì regolare la distanza tra le aziende e fra queste e le zone di protezione. La Regione può consentire che aziende venatorie limitrofe possano costituirsi in consorzi.
6. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle di colore bianco collocate secondo le modalità di cui all'art. 24. Il tabellamento è effettuato a cura dei titolari delle aziende medesime ed è controllato dalle Province e dalla Città Metropolitana di Bologna nell'ambito delle attività di vigilanza.
7. Entro il mese di febbraio di ogni anno i titolari dell'autorizzazione di cui al presente articolo presentano alla Regione un programma di gestione faunistico-venatoria redatto in conformità al piano faunistico-venatorio regionale ed una relazione sulle attività svolte per l'incremento della fauna e sugli abbattimenti compiuti nella stagione precedente. Nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto. In caso di avversità atmosferiche, la Regione stabilisce i tempi e le modalità delle immissioni.
8. La Regione emana entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, mediante direttive vincolanti, norme per l'istituzione, il rinnovo e la revoca delle aziende venatorie, nonché per la gestione tecnica e gli interventi di mantenimento e di miglioramento ambientale nelle stesse, con particolare riferimento alla preservazione o al ripristino di condizioni di nidificazione e sosta nelle zone umide.
9. L'accesso alle aziende venatorie istituite nelle aree contigue ai parchi è consentito esclusivamente al titolare della concessione ed ai cacciatori autorizzati dal titolare stesso.
Art. 44

(abrogati commi 2 e 4 da art. 49 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6)

Tasse regionali
1. L'autorizzazione all'istituzione di appostamenti fissi, di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie e i relativi rinnovi sono soggetti a tassa regionale.
2. abrogato
3. Non sono soggetti a tassa gli appostamenti fissi collocati all'interno di aziende venatorie.
4. abrogato
Art. 44 bis
Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio
1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 Sito esterno e successive modificazioni.
2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell' art. 3 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26 e successive modificazioni, deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.
3. abrogato.
4. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.
5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
6. La tassa annuale non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.
7. È esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima dell'inizio della stagione venatoria, dichiari, in forma espressa sotto la sua personale responsabilità, di optare per l'esercizio esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art. 43 e di rinunciare all'assegnazione di ambito territoriale di caccia e comunque all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in territorio non riservato alle aziende stesse.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la dichiarazione del cacciatore deve essere esibita al Comune ai fini del rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio e deve essere allegata al tesserino medesimo.
9. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
10. Aumenti della tassa possono essere disposti con legge regionale a norma dell' art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno e successive modificazioni.
Art. 45

(sostituito da art. 34 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 , inseriti commi 1 bis e 1 ter da art. 26 L.R. 27 luglio 2007 n. 16. In seguito modificati commi 1, 1 lett. d), 3, 6 e 9 e sostituito comma 4 da art. 39 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

Zone e campi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani
1. La Regione, anche su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute o di produttori agricoli singoli od associati, previo assenso scritto dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati, in attuazione del piano faunistico-venatorio regionale, autorizza l'istituzione e regola la gestione di:
a) zone, di estensione non inferiore ai 100 ettari, in cui sono permessi l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da ferma, da cerca, da seguita e da riporto in campo aperto;
b) campi di estensione non superiore ai 40 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
c) campi recintati, di estensione non inferiore ai 10 ettari, per l'addestramento e l'allenamento dei cani;
d) campi per l'addestramento e l'allenamento di cani da tana in aree delimitate. Contestualmente all'autorizzazione all'istituzione dei campi di cui alla lett. c) destinati all'addestramento di cani da seguita al cinghiale, la Regione autorizza l'immissione di cinghiali, regolamentandone altresì le modalità di detenzione e sostituzione.
1 bis. L'autorizzazione è subordinata all'assenso scritto dei proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi rustici compresi nella zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani.
1 ter. Ove, per motivate ragioni tecniche, si renda necessario includere nell'area della zona o campo per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani terreni per i quali non sia stato possibile ottenere l'assenso, richiesto per iscritto, dei proprietari o conduttori, la Regione può disporre l'inclusione coattiva, stabilendo con il medesimo provvedimento la misura e le modalità di pagamento della indennità dovuta a proprietari dissenzienti. L'estensione dei terreni da includere coattivamente non può superare il dieci per cento della superficie della zona o campo medesimo.
2. L'istituzione delle zone e dei campi di cui al comma 1 è consentita negli ATC e nelle aziende agri-turistico-venatorie. Nelle aziende faunistico-venatorie sono consentite esclusivamente le attività cinofile di cui al comma 9.
3. Nelle zone e nei campi di cui al comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 la Regione autorizza, secondo le disposizioni della legge statale, l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani senza facoltà di sparo, esclusivamente sulle specie cacciabili prodotte in cattività indicate nell'autorizzazione, nonché l'addestramento e l'allenamento dei cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata al di fuori della stagione venatoria comporta la revoca dell'autorizzazione.
4. All'interno delle zone o dei campi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Regione autorizza l'istituzione di campi di gara. Tali campi di gara, di estensione non superiore a 40 ettari, non possono essere autorizzati in numero superiore ad uno per ogni zona e campo. Nelle aziende agri-turistico-venatorie tali limitazioni non si applicano. Nel caso di gare cinofile di interesse nazionale ed internazionale, la Regione può derogare alle stesse limitazioni nelle zone di cui al comma 1, lett. a). Detti campi di gara costituiscono gli ambiti esclusivi in cui autorizzare le gare di cani con facoltà di sparo da parte del conduttore, per tutto l'anno, esclusivamente su avifauna selvatica di allevamento appartenente a specie cacciabili indicate nell'autorizzazione e opportunamente marcate. Lo sparo su fauna non marcata comporta al di fuori della stagione venatoria la revoca dell'autorizzazione.
5. La Regione emana direttive sulla modalità di istituzione e di gestione delle zone e dei campi.
6. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 è vietato l'esercizio venatorio per l'intera durata dell'istituzione. La Regione, nei limiti del calendario venatorio, può consentire la caccia alla fauna selvatica migratoria da appostamento. Nei campi di cui alla lett. b) del comma 1 e nei campi di gara di cui al comma 4 è ammesso l'esercizio venatorio qualora la Regione non disponga diversamente.
7. La superficie complessiva destinata alle attività cinofile non ricomprese all'interno di aziende venatorie entra a far parte della quota destinata a gestione privata di cui al comma 5, art. 10 della legge statale. Tali zone e campi sono istituiti per la durata di sette anni e possono essere rinnovati con le stesse modalità.
8. Nelle zone di cui alla lett. a) del comma 1 l'addestramento, l'allenamento e le gare non sono consentiti nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, ad eccezione delle aree con prevalente presenza di ungulati, nelle quali tali attività sono sospese sino al 1° agosto.
9. Nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri pubblici e privati di riproduzione di fauna selvatica, nelle aziende venatorie e negli ATC la Regione può autorizzare gare per cani da caccia, a condizione che tempi e modi di attuazione non contrastino con le finalità previste per detti istituti. L'autorizzazione deve essere, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:
a) assenso preventivo dei proprietari o conduttori dei fondi territorialmente interessati;
b) preventiva definizione delle misure volte alla salvaguardia della fauna selvatica e delle colture agricole;
c) divieto di sparo. È ammesso il colpo a salve. Per le aziende venatorie e per i centri privati l'autorizzazione non è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a) e b).
Art. 45 bis

(aggiunto da art. 35 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6. In seguito modificati commi 1 e 2 da art. 40 L.R. 26 febbraio 2016 n. 1)

Fondi chiusi
1. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3. I fondi chiusi devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente articolo provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.
2. Per la protezione delle colture agricole e su richiesta del proprietario o conduttore, la Regione può autorizzare catture di fauna selvatica nel rispetto delle disposizioni dell'art. 27; la Regione può altresì, in accordo con il proprietario o conduttore, effettuare catture di fauna selvatica. In entrambi i casi la fauna selvatica catturata viene destinata a scopo di ripopolamento.

Note del Redattore:

L' art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che il presente comma 3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come modificato dalla stessa L.R. 6/2000). Si riporta pertanto il testo originario del comma 3:

"3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS. "

Si riporta di seguito il comma 4 dell' art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6:

" 4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende confermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data. "

Il comma 5 dell'art. 49 (Disposizioni transitorie e finali) della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma del presente comma.

Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Ai sensi dell' art. 1 L.R. 20 settembre 2002, n. 23, per l'anno 2002 il comma 3 si applica nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15, che di seguito si riporta: " 3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale " Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali".

Si veda anche la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 (Integrazione alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ").

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 59 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole,ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi del presente articolo; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria)

Si riporta di seguito il testo dell' art. 2 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23:

"Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 52 comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e e per l'esercizio dell'attività venatoria) 1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).".

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