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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 1

(prima modificato comma 1 e aggiunta lett. e) al comma 2 da art. 1 L.R. 16 febbraio 2000 n. 6, poi aggiunte lettere f) e g) da art. 1 L.R. 27 luglio 2007 n. 16, in seguito modificati comma 2 e comma 2, lett c) da art. 1 L.R. 26 febbraio 2016, n. 1)

Finalità
1. La Regione, con la presente legge, disciplina la gestione, la protezione e il raggiungimento ed il mantenimento dell'equilibrio faunistico ed ecologico in tutto il territorio regionale e ne regolamenta il prelievo venatorio programmato. In particolare la Regione ha cura di creare le condizioni per salvaguardare le specie tutelate ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno.
2. A tal fine la Regione ...:
a) promuove il mantenimento e la riqualificazione degli habitat naturali e seminaturali delle specie autoctone di fauna selvatica viventi sul territorio dell'Emilia-Romagna individuate con la Carta regionale delle vocazioni faunistiche;
b) disciplina l'istituzione e la gestione delle zone di protezione della fauna selvatica che non ricadono in ambiti protetti per effetto di altre leggi;
c) programma le delle attività di gestione della fauna selvatica e disciplina il controllo dei prelievi negli ambiti territoriali in cui è consentito l'esercizio venatorio;
d) favorisce l'eliminazione o la riduzione dei fattori di squilibrio o di degrado ambientale nei territori agricoli e forestali, nelle aree urbane, nelle acque interne e negli alvei dei corsi d'acqua;
e) disciplina l'istituzione e la gestione degli ambiti territoriali di caccia e delle strutture territoriali di iniziativa privata per consentire una coesistenza equilibrata e conforme al dettato della legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno.
f) promuove l'educazione e la formazione dei cacciatori in materia agro faunistico ambientale;
g) favorisce l'attuazione di interventi atti a contrastare fenomeni di bracconaggio.
3. Nelle disposizioni che seguono, la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 Sito esterno, recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sarà indicata con la denominazione "legge statale" .

Note del Redattore:

L' art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che il presente comma 3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come modificato dalla stessa L.R. 6/2000). Si riporta pertanto il testo originario del comma 3:

"3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS. "

Si riporta di seguito il comma 4 dell' art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6:

" 4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende confermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data. "

Il comma 5 dell'art. 49 (Disposizioni transitorie e finali) della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma del presente comma.

Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Ai sensi dell' art. 1 L.R. 20 settembre 2002, n. 23, per l'anno 2002 il comma 3 si applica nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15, che di seguito si riporta: " 3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale " Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali".

Si veda anche la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 (Integrazione alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ").

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 59 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole,ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi del presente articolo; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria)

Si riporta di seguito il testo dell' art. 2 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23:

"Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 52 comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e e per l'esercizio dell'attività venatoria) 1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).".

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