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Documento vigente: Testo Coordinato

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Art. 44 bis
Tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio
1. La tassa di concessione regionale per l'abilitazione all'esercizio venatorio, di durata annuale, è determinata nella misura prevista dalla tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con il decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 Sito esterno e successive modificazioni.
2. Il versamento della tassa da corrispondere a norma dell' art. 3 della L.R. 23 agosto 1979, n. 26 e successive modificazioni, deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto di fucile per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.
3. abrogato.
4. La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l'esercizio venatorio.
5. In caso di difformi scadenze eventualmente riscontrabili tra la data del versamento della tassa regionale e di quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinata sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
6. La tassa annuale non è dovuta qualora il cacciatore non eserciti l'attività venatoria durante l'anno, ovvero la eserciti esclusivamente all'estero.
7. È esonerato dal versamento della tassa il cacciatore che, prima dell'inizio della stagione venatoria, dichiari, in forma espressa sotto la sua personale responsabilità, di optare per l'esercizio esclusivo nelle aziende venatorie di cui all'art. 43 e di rinunciare all'assegnazione di ambito territoriale di caccia e comunque all'esercizio venatorio in qualsiasi altra forma consentita in territorio non riservato alle aziende stesse.
8. Nell'ipotesi prevista dal comma 7, la dichiarazione del cacciatore deve essere esibita al Comune ai fini del rilascio del tesserino per l'esercizio venatorio e deve essere allegata al tesserino medesimo.
9. La tassa regionale deve essere rimborsata nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia.
10. Aumenti della tassa possono essere disposti con legge regionale a norma dell' art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 Sito esterno e successive modificazioni.

Note del Redattore:

L' art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che il presente comma 3 abrogato continua ad applicarsi fino all'emanazione delle direttive di cui alla lett. g) del comma 1 dell'art. 62 (come modificato dalla stessa L.R. 6/2000). Si riporta pertanto il testo originario del comma 3:

"3. Chiunque rinvenga capi di specie selvatiche morti o in stato fisico anormale, è tenuto a consegnarli al competente Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale che, per i necessari accertamenti, può avvalersi delle sezioni locali degli Istituti zooprofilattici o di istituti universitari oppure dell'INFS. "

Si riporta di seguito il comma 4 dell' art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6:

" 4. La perimetrazione degli ATC esistente alla data di entrata in vigore della presente legge si intende confermata qualora la Provincia non abbia provveduto alla revisione entro novanta giorni da tale data. "

Il comma 5 dell'art. 49 (Disposizioni transitorie e finali) della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che restano salvi i diritti acquisiti dai cacciatori a norma del presente comma.

Il comma 6 dell'art. 49 della L.R. 16 febbraio 2000 n. 6 dispone che siano fatte salve le autorizzazioni di aziende venatorie rilasciate prima dell'entrata in vigore della legge stessa.

Ai sensi dell' art. 1 L.R. 20 settembre 2002, n. 23, per l'anno 2002 il comma 3 si applica nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della L.R. 12 luglio 2002, n. 15, che di seguito si riporta: " 3. Per far fronte all'onere derivante alle Province dall'art. 17, comma 2, escluse le zone di protezione di cui all'art. 19, è istituito un apposito capitolo di spesa nel bilancio regionale " Contributi per la prevenzione e per i danni arrecati alle produzioni agricole ed alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica protetta, dal piccione di città, nonché dalla fauna cacciabile nei parchi e nelle riserve naturali regionali".

Si veda anche la L.R. 25 agosto 1997, n. 30 (Integrazione alla L.R. 15 febbraio 1994, n. 8 " Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria ").

(Ai sensi del comma 3 dell' art. 59 L.R. 17 febbraio 2005 n. 6, ai proprietari e conduttori di fondi ricadenti entro il confine dei Parchi, delle aree contigue e delle Riserve è dovuto un contributo per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole,ai pascoli e agli allevamenti zootecnici ai sensi del presente articolo; per i danni prodotti all'interno dell'area contigua da parte delle specie di fauna selvatica nei confronti delle quali è consentito l'esercizio venatorio gli oneri del contributo sono posti a carico del soggetto a cui è affidata la gestione venatoria)

Si riporta di seguito il testo dell' art. 2 L.R. 22 dicembre 2005 n. 23:

"Art. 1 Interpretazione autentica dell'articolo 52 comma 4 della legge regionale 15 febbraio 1994 n. 8 (Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e e per l'esercizio dell'attività venatoria) 1. L'autorizzazione di appostamento fisso di caccia, con o senza l'impiego di richiami vivi, che viene rilasciata dalla Provincia per una durata massima quinquennale non incide, se avente durata pluriennale, sul rapporto tributario, in quanto il provvedimento, qualora non revocato dall'Amministrazione provinciale o annullato per rinuncia espressa dell'interessato, si rinnova automaticamente di anno in anno. Tale provvedimento è equiparato, nel rapporto tributario che si instaura con l'Amministrazione regionale, a un atto formale di rilascio, come previsto alla voce di tariffa n. 15 allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della Legge 14 giugno 1990, n. 158).".

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