LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER L'INNOVAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 18 febbraio 1994
Art. 9
Priorità
1. Ai fini della concessione dei benefici alle imprese di cui al presente titolo, si considerano prioritari:
a) i progetti di ricerca presentati da più imprese in collegamento tra di loro;
b) le innovazioni che presentino una capacità di applicazione settoriale e intersettoriale e siano idonee a determinare la domanda di nuove professionalità e di nuove opportunità occupazionali;
c) le innovazioni realizzate ovvero applicate in collegamento con le Università degli studi o con qualificati centri di ricerca scientifica nazionali e internazionali;
d) gli interventi che determinano il trasferimento di tecnologie innovative tramite programmi di europartenariato e altri programmi specifici della CEE.