LEGGE REGIONALE 15 febbraio 1994, n. 9
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI NUOVE IMPRESE E PER L'INNOVAZIONE
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 16 del 18 febbraio 1994
INDICE
Titolo III - INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE NEI PRODOTTI, NELLE TECNOLOGIE E NEI PROCESSI PRODUTTIVI NELLE IMPRESE ESISTENTI
Art. 19 - Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
Art. 20 - Copertura finanziaria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1
Finalità
1. La Regione Emilia - Romagna favorisce la nascita e lo sviluppo di imprese innovative nonchè l'innovazione dei prodotti, delle tecnologie e dei processi produttivi nelle imprese esistenti.
2. La Regione, in coerenza con gli orientamenti comunitari e nazionali, si propone in particolare, anche attraverso la promozione delle attività di ricerca e sperimentazione svolte dalle imprese, i seguenti scopi:
a) favorire la nascita e lo sviluppo di imprese con significativi caratteri di innovazione;
b) favorire il ricambio generazionale dell'imprenditoria, per qualificare la struttura produttiva regionale;
c) promuovere l'imprenditoria femminile, soprattutto nei settori non tradizionali;
d) favorire lo sviluppo delle economie locali nei territori della montagna e nelle aree svantaggiate;
e) favorire l'introduzione di processi produttivi che realizzino soluzioni più avanzate dei livelli di salvaguardia ambientale previsti dalla normativa in vigore;
f) favorire la sperimentazione e la ricerca sulle tecnologie ambientali e sull'utilizzo di nuovi materiali nonchè sui prodotti innovativi che migliorino la qualità dell' ambiente;
g) promuovere la cooperazione transnazionale e gli accordi tra imprese, istituti ed enti di ricerca per favorire l'innovazione.
Titolo II
INTERVENTI A FAVORE DI NUOVE IMPRESE INNOVATIVE
Art. 2
Destinatari degli interventi regionali
1. Sono destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge le imprese che presentino caratteri di innovazione nel prodotto, o nel processo, o nel modello organizzativo, o nel rapporto col mercato, o nel grado di integrazione con altre imprese e che rientrino in una delle seguenti fattispecie:
a) le imprese costituite ex novo e che non si configurano come continuazione di imprese preesistenti in particolare quelle che rientrano in una delle tipologie previste dagli artt. 3, 4 e 5;
b) le imprese già esistenti di cui divengano titolari soggetti in precedenza non titolari d' impresa e di età inferiore a quaranta anni e che apportino significative innovazioni nel prodotto o nel processo, anche attraverso l'acquisizione di nuove tecnologie;
c) le nuove imprese derivanti da fusioni tra imprese di cui all'art. 7;
d) le nuove imprese formate da dipendenti di aziende in crisi o in ristrutturazione di cui all'art. 6.
2. Per l'ammissione ai benefici disciplinati dalla presente legge la nascita di nuove imprese o la successione nella titolarità delle imprese stesse, previste al comma 1, debbono essere intervenute entro il termine dei dodici mesi precedenti la data delle domande di ammissione in questione. In via transitoria, per il primo anno di applicazione della presente legge, sono ammesse le imprese sorte entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.
3. Le imprese di cui sopra devono avere sede legale, amministrativa e operativa nel territorio della regione Emilia - Romagna, devono avere dimensioni occupazionali non superiori a cinquanta dipendenti e devono avere i requisiti di piccola impresa di cui al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993.
Art. 3
Imprese ad alta tecnologia
1. Rientrano nelle tipologie previste dalla presente legge le imprese ad alta tecnologia che oltre a presentare i caratteri innovativi di cui all'art. 2 abbiano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) sviluppino innovazioni che presentino una capacità di applicazione settoriale e intersettoriale o sviluppino un indotto tecnologico atto a qualificare il tessuto produttivo locale;
b) introducano nuovi prodotti o processi produttivi ovvero migliorino prodotti o processi già esistenti;
c) operino, con tecnologie innovative, nel campo del disinquinamento e della sperimentazione di tecnologie a minor impatto ambientale, del recupero o smaltimento di sottoprodotti e nei settori del risparmio energetico e delle energie rinnovabili;
d) contribuiscano allo sviluppo dei materiali avanzati.
2. Nella concessione dei contributi hanno priorità:
a) le innovazioni di prodotti;
b) le innovazioni che presentino una capacità di applicazione settoriale e intersettoriale e siano idonee a determinare la domanda di nuove professionalità e di nuove opportunità occupazionali.
Art. 4
Le imprese femminili
1. Rientrano nelle tipologie previste dalla presente legge le imprese che oltre a presentare i caratteri innovativi di cui all'art. 2 e ad essere gestite personalmente da donne, rispondano ai seguenti requisiti:
a) nel caso di imprese individuali, quelle imprese di cui siano titolari donne;
b) nel caso di società, le imprese nelle quali i due terzi del capitale sociale siano di proprietà di donne, ovvero le imprese la cui compagine societaria sia costituita per due terzi da donne.
2. Al fine di agevolare l'accesso delle imprese femminili alle provvidenze previste dalla presente legge, la Regione si impegna ad operare affinchè venga offerta un' adeguata informazione e siano rimossi eventuali ostacoli incontrati dalle donne nell'accesso ai servizi e al credito.
Art. 5
Imprese comprese nelle aree degli obiettivi 2 e 5b della RFS (Riforma Fondi Strutturali)
1. Ai fini della destinazione degli interventi regionali, rientrano nelle tipologie della presente legge le imprese aventi sede legale, amministrativa ed operativa nelle zone comprese negli obiettivi 2 e 5b della Comunità, ai sensi del Regolamento 2081/ 93 e che presentano le caratteristiche indicate all'art. 2.
Art. 6
Nuove imprese formate da dipendenti di aziende in crisi o in ristrutturazione
1. Rientrano tra i destinatari di cui alla lettera d) del comma 1 dell'art. 2 le nuove imprese formate da dipendenti di aziende interessate da uno dei seguenti fenomeni:
a) processi di riorganizzazione con il seguente ridimensionamento degli impianti o scorporo di parte delle attività;
b) crisi aziendale riconosciuta ai sensi della Legge 23 luglio 1991, n. 223 , o cessazione dell'attività.
Art. 7
Fusione tra imprese
1. Rientrano nella tipologia di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 2 le imprese derivanti da fusioni che introducano significative innovazioni finalizzate alla razionalizzazione delle funzioni, all'abbattimento dei costi ed al rafforzamento della capacità di penetrazione nel mercato.
Titolo III
INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELL'INNOVAZIONE NEI PRODOTTI, NELLE TECNOLOGIE E NEI PROCESSI PRODUTTIVI NELLE IMPRESE ESISTENTI
Art. 8
Destinatari dell'intervento regionale
1. Sono destinatari dei benefici della presente legge le imprese, aventi sede legate, operativa e amministrativa nel territorio regionale che abbiano dimensioni occupazionali fino a duecentocinquanta dipendenti, e i requisiti stabiliti dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato 1o giugno 1993 e realizzino almeno uno dei seguenti interventi innovativi:
a) progettazione di prodotti che si distinguano rispetto ai precedenti per caratteristiche tecniche, materiali, componenti utilizzati o prestazioni; o di prodotti introdotti per la prima volta sul mercato dall'impresa stessa, il cui uso o caratteristiche in termini di prestazioni e/ o costruzione tecnica/ disegno/ impiego di materiali e componenti sia nuovo o sostanzialmente modificato;
b) progettazione di nuovi processi produttivi;
c) realizzazione di nuovi processi produttivi ovvero miglioramento sostanziale di processi produttivi esistenti;
d) progettazione di tecnologie o impianti a minor impatto ambientale nel campo dell'aria, dell'acqua e del rumore, nonchè del recupero o riutilizzo di rifiuti o materie prime secondarie;
e) messa in opera di tecnologie o impianti, ovvero modifiche di processi produttivi a minor impatto ambientale nel campo dell'aria, dell'acqua e del rumore;
f) sperimentazione di nuove tecnologie o nuovi processi produttivi con carattere dimostrativo.
Art. 9
Priorità
1. Ai fini della concessione dei benefici alle imprese di cui al presente titolo, si considerano prioritari:
a) i progetti di ricerca presentati da più imprese in collegamento tra di loro;
b) le innovazioni che presentino una capacità di applicazione settoriale e intersettoriale e siano idonee a determinare la domanda di nuove professionalità e di nuove opportunità occupazionali;
c) le innovazioni realizzate ovvero applicate in collegamento con le Università degli studi o con qualificati centri di ricerca scientifica nazionali e internazionali;
d) gli interventi che determinano il trasferimento di tecnologie innovative tramite programmi di europartenariato e altri programmi specifici della CEE.
Titolo IV
PROVVIDENZE
Art. 10
Contributi in conto capitale
1. Alle imprese di cui al Titolo II vengono concessi contributi in conto capitale per le spese sostenute nella fase preparatoria concernente l'elaborazione del progetto d' impresa e nella fase di avvio.
2. I contributi in conto capitale non possono superare complessivamente il cinquanta per cento dell'importo relativo alle spese sostenute per l'insieme delle voci indicate e in ogni caso non possono superare l'importo massimo di Lire, 25.000.000. Per le imprese di cui agli artt. 4 e 5 i contributi in conto capitale previsti per la fase di avvio sono elevati a Lire 30.000.000.
3. Sono ammissibili le spese sostenute per:
a) atti notarili;
b) studi di fattibilità del progetto di impresa;
c) ingegnerizzazione del prodotto;
d) organizzazione aziendale;
e) analisi di mercato e promozione;
f) spese per la formazione imprenditoriale e manageriale;
g) acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per la collocazione dei prodotti/ servizi, oppure destinati alla promozione e ad elevare il livello qualitativo dei prodotti/ servizi medesimi, a migliorare l'organizzazione aziendale anche attraverso la realizzazione di sistemi informativi.
4. Alle imprese di cui al Titolo III, come definite dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell' artigianato 1 giugno 1993, sono concessi contributi in conto capitale nella misura del trenta per cento delle spese sostenute e per un importo massimo di Lire 30.000.000. Il predetto contributo è elevato al quaranta per cento e per importo massimo di Lire 40.000.000 per le piccole imprese, come definite dal medesimo DM 1 giugno 1993. Sono ammesse a contributo le spese per:
a) analisi, studi, consulenze e servizi relativi alla realizzazione dei progetti di cui all'art. 8;
b) l'acquisizione di consulenze e/ o servizi relativi alla partecipazione a programmi transazionali finalizzati all'innovazione.
5. I contributi di cui al comma 4 sono riservati in via prioritaria:
a) nella misura del sessanta per cento alle piccole imprese;
b) per il restante quaranta per cento alle altre imprese di cui al Titolo III.
Art. 11
Contributi attualizzati in conto interesse
1. Alle imprese di cui al Titolo II sono concessi contributi attualizzati in conto interesse sui finanziamenti ottenuti e relativi a spese di investimento coerenti con il carattere innovativo dell'impresa e con il progetto presentato. Detti contributi sono finalizzati all'abbattimento dei tassi di interesse nella misura massima del cinquanta per cento del tasso ufficiale di sconto e non possono superare l'importo massimo di Lire 70.000.000.
2. Sono da considerare spese di investimento:
a) le spese di acquisizione di macchine, impianti, attrezzature e beni strumentali, questi ultimi anche in leasing, e di attivazione o adeguamento degli impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività;
b) le spese per l'acquisto di know how, software, brevetti e tecnologie inerenti all'attività dell'impresa.
3. Alle imprese di cui al Titolo III, come definite al decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993, sono concessi contributi attualizzati in conto interesse nella misura massima del quaranta per cento del tasso ufficiale di sconto per gli interventi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 8, nella misura massima del quarantacinque per cento per gli interventi di cui alle lettere e) ED F) dello stesso comma e nella misura massima del cinquanta per cento per gli interventi di cui alle lettere a), b) e d) del medesimo comma 1. Tali contributi non possono superare l'importo di Lire 60.000.000 per impresa, elevati a Lire 70.000.000 per le imprese fino a cinquanta dipendenti. Sono ammesse a contributo le spese relative a:
a) acquisto di macchinari finalizzati all'innovazione del prodotto e alla sperimentazione di nuove tecnologie compresa la produzione di prototipi;
b) l'acquisto di know how, software, brevetti, licenze d' uso e sistemi, processi o prodotti certificati;
c) acquisto di sistemi di produzione e organizzazione flessibile( CAD, CAM, CIM o CAE ecc.);
d) realizzazione o acquisizione di tecnologie finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale e/ o alla introduzione/ sperimentazione di nuovi materiali.
4. I contributi di cui al comma 3 sono riservati in via prioritaria:
a) nella misura del sessanta per cento alle piccole imprese come definite dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato 1 giugno 1993;
b) nella misura del restante quaranta per cento alle altre imprese di cui al medesimo Titolo III.
5. I contributi in conto interessi sono erogati agli istituti di credito che concedono il mutuo in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, sulla base di apposita convenzione da stipularsi con gli istituti stessi.
6. La Regione stipula apposite convenzioni con gli organismi collettivi di garanzia fidi nonchè con le società finanziarie, comprese quelle a partecipazione pubblica, operanti nella regione, affinchè, in aggiunta alle forme di agevolazioni sopra indicate, le aziende possano eventualmente richiedere garanzie a favore degli istituti di credito finanziatori, anche in riferimento ai fondi messi a disposizione dalla Banca europea degli investimenti,
7. La somma dei contributi in conto capitale e dei contributi attualizzati in conto interessi, a qualsiasi titolo concessi ad ogni singola impresa, non può comunque superare i limiti stabiliti dalla presente legge.
8. Non è comunque ammesso, rispetto all'intervento agevolato, il cumulo dei contributi previsti dalla presente legge con quelli previsti da altre leggi dello Stato o da norme comunitarie per il medesimo titolo. In sede di definizione dei criteri per l'erogazione dei contributi, può essere stabilita una deroga ai limiti di cumulabilità di cui al presente comma per le imprese di cui all'art. 6.
Titolo V
EROGAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE
Art. 12
Servizi alle imprese
1. Al fine di favorire la nascita e il consolidamento delle imprese nei primi tre anni di attività, la Regione adotta i seguenti provvedimenti:
a) favorisce la fruizione da parte delle nuove imprese dei servizi esistenti in ambito regionale, con particolare attenzione alle prospettive del Mercato unico europeo;
b) promuove iniziative che in conformità alla normativa comunitaria si propongano di realizzare un sistema integrato e completo di attività e servizi;
c) stipula convenzioni con i centri di servizio realizzati dal sistema ERVET, dalle associazioni regionali di categoria nonchè con enti pubblici e privati dalle comprovate caratteristiche di affidabilità e di competenza, affinchè eroghino servizi specializzati di elevata qualificazione a favore delle imprese previste dagli artt. 4 e 5.
Art. 13
Iniziative per la promozione di centri per l'innovazione( BIC)
1. Al fine di facilitare l'avvio di nuove imprese che presentino caratteri di spiccata innovazione, la Regione concede contributi per lo sviluppo di centro per l'innovazione.
2. Tali iniziative dovranno essere realizzate secondo le indicazioni del programma regionale di sviluppo e in coordinamento con le iniziative regionali in materia di innovazione.
3. I contributi vengono concessi a società o consorzi, a cui partecipino gli enti locali di riferimento territoriali, per le spese relative all'impianto e al decollo dei centri per l'innovazione nella misura del trenta per cento della spesa e fino ad un massimo di Lire 100.000.000. La Regione può inoltre concedere ulteriori contributi, disciplinati da apposita convenzione, per la realizzazione di progetti e servizi, nella misura massima del cinquanta per cento e fino ad un massimo di Lire 100.000.000, indirizzati a favorire la nascita e lo sviluppo di imprese innovative.
4. Le domande debbono essere presentate alla Giunta regionale indicando gli obiettivi del progetto e l'impatto previsto per lo stesso, lo studio di fattibilità, il piano finanziario e il costo complessivo, la ripartizione di questo tra i soggetti concorrenti all'iniziativa, le necessità gestionali e contestualmente dimostrare la parziale copertura dell'impegno finanziario previsto indicando la provenienza delle risorse a disposizione.
Art. 14
Formazione
1. La Regione, nell'ambito dei piani, dei programmi, delle direttive e con le modalità di cui alla LR 24 luglio 1979, n. 19, concernente la formazione alle professioni, nonchè con riguardo ai programmi di interesse comunitario a gestione regionale, promuove azioni formative per:
a) sostenere la nascita e il decollo delle imprese destinatarie delle provvidenze di cui alla presente legge, con particolare riferimento alle imprese femminili;
b) sostenere la crescita delle imprese destinatarie dei benefici di cui alla presente legge attraverso piani di formazione articolati in funzione delle diverse professionalità e ruoli presenti nell'impresa.
2. La Regione concede inoltre alle imprese di cui alla presente legge contributi per la partecipazione ad iniziative congruenti con l'attività prevalente dell'impresa. Gli importi non potranno superare il cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute per la partecipazione ai suddetti corsi ed in ogni caso l'importo massimo concedibile d' di Lire 10.000.000. Detti contributi non sono in alcun modo cumulabili con altre provvidenze finalizzate a ridurre gli oneri aziendali relativi alle spese di investimento in formazione professionale
3. I contributi di cui al comma 2 sono riservati per il sessanta per cento alle imprese femminili.
4. La regione sostiene altresì gli interventi formativi e/ o di aggiornamento professionale, progettati e realizzati dalle imprese di cui al Titolo III, riguardanti il personale coinvolto nel progetto innovativo aziendale concedendo alle imprese contributi fino ad un massimo di Lire 5.000.000
Titolo VI
PROCEDIMENTO PER L'AMMISSIONE ALLE PROVVIDENZE
Art. 15
Criteri di accesso ai benefici e selezione delle domande
1. La Giunta regionale entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge determina i criteri e le modalità per accedere ai contributi. Con la legge annuale di bilancio vengono definiti gli stanziamenti sui Titoli II e III.
2. Determina inoltre i criteri e le modalità per l'istruttoria e la valutazione dei progetti.
3. Per l'istruttoria e la valutazione dei progetti è costituito con atto dell'Assessore competente in materia di industria e artigianato un apposito Gruppo di valutazione tecnica.
4. Per le attività di cui al comma 3 il Gruppo di valutazione potrà avvalersi di consulenze tecniche ai sensi degli artt. 19 e 20 della LR 12 dicembre 1985, n. 27, ovvero potrà stipulare convenzioni con enti o organismi esperti nelle materie oggetto della presente legge.
5. In occasione della verifica annuale di cui all'art. 16, la Giunta regionale destina alle altre imprese la quota di cui al comma 1 eventualmente non utilizzata.
Art. 16
Verifica consiliare
1. La Giunta regionale riferisce annualmente alla competente Commissione consiliare sulla gestione e sul raggiungimento delle finalità della presente legge.
Art. 17
Concessione e revoca dei contributi
1. La Giunta regionale, sulla base dell'istruttoria delle domande, forma una graduatoria dei progetti da finanziare. Essa delibera, ogni semestre, la concessione dei contributi previsti dagli artt. 10 e 11 sulla base delle risorse disponibili e seguendo l'ordine della graduatoria.
2. La Giunta regionale può disporre la revoca dei contributi nei seguenti casi:
a) mancata attuazione del progetto;
b) modifica del progetto non comunicata all'autorità regionale;
c) modifica del progetto non approvata dall'autorità regionale.
Art. 18
Informazione
1. La Regione adotta strumenti atti a realizzare un' informazione capillare, al fine di favorire l'accesso ai servizi e alle provvidenze previste dalla legge con particolare attenzione alle imprese formate in prevalenza da donne. Inoltre svolge un' azione di promozione di iniziative a favore di nuova imprenditoria innovativa.
Titolo VII
DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
Art. 19
Abrogazione di norme e disposizioni transitorie
1. La LR 10 settembre 1987, n. 29, è abrogata.
2. I procedimenti per la liquidazione di contributi riguardanti progetti approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati dalle disposizioni della LR n. 29 del 1987 fino alla loro conclusione.
3. Le domande presentate per la concessione di nuovi contributi dovranno essere riproposte con riferimento ai requisiti previsti nella presente legge.
Art. 20
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia - Romagna fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi previsti all'art. 10 e all'art. 11 con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati dei finanziamenti necessari mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno di volta in volta disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda gli interventi di cui all'art. 12, comma 1, lett. c), all'art. 13 e all'art. 14, commi 2 e 4, mediante istituzione di appositi capitoli, nella parte spesa del bilancio di previsione, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma dell'art. 11, comma 1, della LR 6 luglio 1977, n. 31.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 15 febbraio 1994