Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 12

INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 3 marzo 1994

Art. 2
Destinatari
1. Possono accedere ai benefici della presente legge:
a) le imprese artigiane, singole o associate, di produzione che rispondono ai requisiti di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443 Sito esterno;
b) le piccole e medie imprese industriali che rispondano ai requisiti di cui alla Legge 5 ottobre 1991, n. 317 Sito esterno, come previsto all'Allegato 1 del Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 1o giugno 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993;
c) i consorzi fra le imprese di cui alle lettere a) e b);
d) le cooperative e loro consorzi.
2. Le imprese di cui al comma 1 devono svolgere attività di lavorazione di prodotti a base di carne ed altri prodotti di origine animale, così come definiti dalle lettere a) e b) del comma 1 dell'art. 2 del Dlgs n. 537 del 1992 Sito esterno, nonchè di carni separate meccanicamente da ossa carnose, escluse le ossa della testa e delle estremità degli arti al di sotto delle articolazioni carpali e dorsali.
3. L'impianto oggetto del contributo regionale deve essere situato sul territorio della regione Emilia - Romagna.

Espandi Indice