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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 12

INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 3 marzo 1994

Art. 4
Contributi
1. Per la realizzazione delle iniziative di cui all'art. 3, la Regione concorre al pagamento degli interessi su prestiti bancari di durata non superiore a sessanta giorni.
2. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli Istituti di credito concernenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale.
3. Il Presidente della Giunta regionale determina, con proprio decreto, la quota di abbattimento del tasso di interesse che non deve superare il cinquanta per cento del tasso di riferimento adottato per i finanziamenti Artigiancassa.
4. L'importo massimo del contributo è fissato per ogni iniziativa nella misura di lire duecento milioni.
5. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare con gli istituti abilitati all'esercizio di credito a medio termine apposite convenzioni per regolare i rapporti derivanti dall'applicazione della presente legge.
6. I contributi sono cumulabili con quelli previsti da altre norme comunitarie, nazionali o regionali, o da altri enti entro i limiti massimi complessivi di duecentomila ECU, salve le elevazioni consentite in relazione ad iniziative cofinanziate da fondi strutturali comunitari.

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