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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 12

INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 3 marzo 1994

Art. 6
Vincolo di destinazione
1. Gli impianti, i macchinari, le attrezzature ed i beni mobili ed immobili realizzati o acquisiti con l'intervento assistito da contributo regionale non potranno essere volontariamente distolti dall'uso previsto per un periodo di cinque anni a decorrere dall'erogazione del contributo.

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