LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 12
INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 3 marzo 1994
Art. 8
Disposizioni finali
1. I benefici previsti dalla presente legge si applicano agli interventi iniziati dal giorno successivo alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee della Direttiva CEE n. 92/ 5, ovvero dal 3 marzo 1992.
2. Essi non saranno più concessi dopo la scadenza del termine fissato per l'adeguamento degli impianti e dei laboratori alla normativa citata all'art. 1, ovvero dopo il 31 dicembre 1995, fatte salve eventuali proroghe dei termini.