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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 28 febbraio 1994, n. 12

INTERVENTO STRAORDINARIO PER IL SETTORE DELLA TRASFORMAZIONE DELLE CARNI

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 20 del 3 marzo 1994

Art. 9
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con l'istituzione di un apposito capitolo nella parte di spesa del bilancio regionale, che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale adottata in coincidenza con l'approvazione della legge annuale di bilancio o di variazione generale al bilancio, ai sensi dell'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31, nell' ambito dei fondi accantonati sul Cap. 86500 di cui all'Elenco n. 5, voce n. 5, allegato alla legge di approvazione del Bilancio per l'esercizio 1994.

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