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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1994, n. 15

Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 dell' 11 aprile 1994

Art. 4
Modalità dell'intervento regionale
1. La Regione Emilia - Romagna interviene mediante:
a) la partecipazione al finanziamento degli interventi ammessi a contributo nella misura massima del settanta per cento dell'importo ritenuto finanziabile;
b) la partecipazione al finanziamento mediante la concessione di contributi in conto ammortamento mutui fino ad un massimo del dodici per cento annuo, per dieci anni, calcolato sull'intero importo ritenuto ammissibile;
c) al finanziamento totale a proprio carico degli interventi previsti al comma 2 dell'art. 2, secondo le modalità stabilite dal comma 1 dell'art. 3.
2. Per lo stesso intervento non è ammesso il cumulo dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Rientrano tra i costi ammissibili:
a) la realizzazione di nuove opere funzionali alla presente legge e interventi su quelle esistenti, ivi comprese le spese tecniche per la progettazione esecutiva, la direzione - lavori e altre prestazioni professionali;
b) l'acquisto di beni mobili e immobili funzionali alle finalità della presente legge;
c) infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto che favoriscono l'aumento degli utenti e della velocità commerciale dei servizi di trasporto pubblico locale, al fine di contribuire alla riduzione dei disavanzi aziendali.

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