LEGGE REGIONALE 8 aprile 1994, n. 15
Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 dell' 11 aprile 1994
Art. 5
Soggetti beneficiari dei contributi
1. I soggetti destinatari dei finanziamenti disciplinati dalla presente legge sono:
a) i Comuni di cui all'art. 1, anche in concorso con le Province;
b) le Aziende di trasporto pubblico urbano per quanto attiene la sola lettera c) del comma 3 dell'art. 4.
2. I Comuni, le Province e il Circondario di Rimini possono presentare interventi in concorso con soggetti pubblici e privati ed, in particolare, con enti e società interessati al governo ed alla gestione della mobilità, purchè tali interventi siano ricompresi nei piani urbani del traffico ex art. 36 Dlgs 285/ 92 .
3. Gli interventi diretti della Regione sono realizzati, di norma, sulla base di progetti approvati dalla Giunta regionale ovvero sulla base di accordi con gli altri soggetti interessati.