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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1994, n. 15

Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 dell' 11 aprile 1994

Art. 6
Erogazione dei fondi
1. I fondi regionali trasferiti a titolo di contributo finanziario, per la realizzazione di singoli progetti e interventi o, previa deliberazione di impegno, in esecuzione degli accordi previsti dall'art. 3, sono erogati con le modalità dell'art. 14 della LR 12 dicembre 1985, n. 29, salva l'eventuale determinazione di una diversa quota di acconto che può essere fissata rispettivamente nella deliberazione di finanziamento o nell'accordo.
2. Gli atti predetti possono stabilire diverse e ulteriori condizioni per l'erogazione dei contributi e per il trasferimento dei conti concordati nell'accordo, compresi i relativi acconti.
3. Restano salve le diverse modalità adottate dalla Regione in sede di attuazione diretta di programmi, piani, interventi e progetti nel settore della mobilità urbana e del miglioramento dell'accessibilità ai servizi di interesse pubblico.

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