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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1994, n. 15

Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 dell' 11 aprile 1994

Art. 7
Verifiche
1. I beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad informare l'Amministrazione regionale sullo stato di attuazione e sull'efficacia degli interventi realizzati.
2. I piani urbani del traffico e i relativi aggiornamenti sono adottati con le procedure di cui all'art. 21 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e approvati dal Comune previa verifica di coerenza con i piani territoriali, urbanistici, attuativi e di settore, effettuata dalla Provincia territorialmente competente.
3. In attesa che le Province si dotino del Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, tale verifica è effettuata dalla Giunta regionale.

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