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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1994, n. 15

Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 dell' 11 aprile 1994

Art. 8
Norme finanziarie Fondo per la riorganizzazione delle mobilità
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia - Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Al finanziamento degli interventi previsti dalle lettere i) e l) del comma 2 dell'art. 2 si provvede con i fondi stanziati annualmente in bilancio per il finanziamento delle leggi di settore, attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994. L'utilizzazione di detti fondi è coordinata con quella degli stanziamenti previsti per il finanziamento della presente legge secondo le necessità che si manifestano in ogni intervento.
3. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla lettera c), comma 3 dell'art. 4 la Giunta regionale, sentiti gli Enti locali e le aziende di trasporto pubblico locale, può destinare una quota, non superiore al sei per cento, delle risorse stanziate annualmente nel bilancio regionale per contributi di esercizio a favore delle suddette aziende, ivi compresi i contributi di derivazione statale.

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