LEGGE REGIONALE 8 aprile 1994, n. 15
Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 dell' 11 aprile 1994
Art. 9
Norma transitoria
1. In mancanza dei piani urbani del traffico e in attesa dell'approvazione degli stessi e per un periodo di due anni a far tempo dalla entrata in vigore della presente legge, le iniziative da essi previste possono essere ugualmente assunte e finanziate purchè inserite in un atto di programmazione dell'Ente locale interessato, coerente con le finalità della presente legge.