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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 8 aprile 1994, n. 15

Riorganizzazione della mobilità urbana e miglioramento della accessibilità ai servizi di interesse pubblico

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 32 dell' 11 aprile 1994

INDICE

Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Finalità
Art. 3 - Indirizzi
Art. 4 - Modalità dell'intervento regionale
Art. 5 - Soggetti beneficiari dei contributi
Art. 6 - Erogazione dei fondi
Art. 7 - Verifiche
Art. 8 - Norme finanziarie Fondo per la riorganizzazione delle mobilità
Art. 9 - Norma transitoria
Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
Oggetto
1. La Regione Emilia - Romagna promuove la realizzazione di interventi per la riorganizzazione della mobilitè e la qualificazione dell'accesso ai servizi di interesse pubblico nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti ed in quelli indicati ai sensi dell'art. 36, comma 2 del DLgs 30 aprile 1992, n. 285 Sito esterno, modificato dal DLgs 10 settembre 1003 Sito esterno, n. 360
2. Tali interventi perseguono l'obiettivo di:
a) migliorare la circolazione delle persone e delle merci;
b) favorire il risparmio energetico; ridurre i costi economico - sociali di interesse generale, anche con l'armonizzazione dei tempi e degli orari delle città
c) tutelare l'ambiente, la sicurezza, la salute dei cittadini e migliorare la viabilità nelle aree e nei centri urbani;
d) favorire l'uso del mezzo pubblico ed incrementare l'efficienza e l'efficacia del trasporto pubblico locale.
Art. 2
Finalità
1. Gli obiettivi di cui all'art. 1 sono perseguiti mediante:
a) il coordinamento delle azioni, l'integrazione delle risorse della Regione, degli Enti locali e rispettivi enti ed aziende, anche in concorso con le risorse dello Statuto, dei privati e della CEE, con particolare riferimento alle leggi del settore;
b) la realizzazione degli interventi previsti dai piani urbani del traffico, redatti ai sensi dell'art. 36 del GLgs n. 285 del 1992, modificato dal Dlgs n. 360 del 1993 Sito esterno e dai Piani regolatori degli orari redatti ai sensi dell' art. 36, comma 3 della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno e dell'art. 36 del citato DLgs 285/ 92 Sito esterno.
2. La presente legge concorre a finanziare gli interventi contenuti nei piani di cui al comma 1 riguardanti: infrastrutture, sistemi tecnologici; mezzi di trasporto. Tali interventi garantiscono in via prioritaria:
a) la realizzazione di percorsi ciclabili e pedonali protetti, di zone a traffico limitato e velocità controllata;
b) l'incremento della capacità delle reti di trasporto pubblico e della quantità dei servizi resi, con particolare riferimento alle tramvie e ai trasporti in sede propria;
c) il miglioramento della fruibilità delle reti di trasporto pubblico e della qualità dei servizi resi;
d) la disciplina della domanda di mobilità e, in particolare, il controllo e la regolamentazione degli accessi;
e) la predisposizione di sistemi telematici per la erogazione di servizi capaci di ridurre la quantità di spostamenti;
f) l'innovazione tecnologica nel governo della mobilità;
g) una migliora organizzazione dell'offerta mediante interventi tesi a ottimizzare l'uso delle infrastrutture esistenti;
h) l'incentivazione dell'uso di veicoli a bassa o nulla emissione inquinante;
i) il controllo degli effetti esterni del trasporto: inquinamento atmosferico, inquinamento acustico; impatto sul patrimonio edilizio e paesaggistico;
l) una migliore fruizione della città attraverso l'eliminazione o riduzione delle barriere architettoniche.
Art. 3
Indirizzi
1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli Enti locali e delle aziende di trasporto pubblico locale, determina i criteri per la valutazione degli interventi, la definizione delle priorità, la concessione dei contributi, l'importo massimo dei costi ammessi a contributo, gli interventi finanziati direttamente dalla Regione.
2. La Regione attribuisce priorità di finanziamento agli interventi:
a) che sono compresi in accordi di programma stipulati fra la Regione medesima ed i soggetti beneficiari dei contributi;
b) che costituiscono integrazione funzionale di iniziative finanziate da altri Enti pubblici o da soggetti privati.
Art. 4
Modalità dell'intervento regionale
1. La Regione Emilia - Romagna interviene mediante:
a) la partecipazione al finanziamento degli interventi ammessi a contributo nella misura massima del settanta per cento dell'importo ritenuto finanziabile;
b) la partecipazione al finanziamento mediante la concessione di contributi in conto ammortamento mutui fino ad un massimo del dodici per cento annuo, per dieci anni, calcolato sull'intero importo ritenuto ammissibile;
c) al finanziamento totale a proprio carico degli interventi previsti al comma 2 dell'art. 2, secondo le modalità stabilite dal comma 1 dell'art. 3.
2. Per lo stesso intervento non è ammesso il cumulo dei contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
3. Rientrano tra i costi ammissibili:
a) la realizzazione di nuove opere funzionali alla presente legge e interventi su quelle esistenti, ivi comprese le spese tecniche per la progettazione esecutiva, la direzione - lavori e altre prestazioni professionali;
b) l'acquisto di beni mobili e immobili funzionali alle finalità della presente legge;
c) infrastrutture, sistemi tecnologici e mezzi di trasporto che favoriscono l'aumento degli utenti e della velocità commerciale dei servizi di trasporto pubblico locale, al fine di contribuire alla riduzione dei disavanzi aziendali.
Art. 5
Soggetti beneficiari dei contributi
1. I soggetti destinatari dei finanziamenti disciplinati dalla presente legge sono:
a) i Comuni di cui all'art. 1, anche in concorso con le Province;
b) le Aziende di trasporto pubblico urbano per quanto attiene la sola lettera c) del comma 3 dell'art. 4.
2. I Comuni, le Province e il Circondario di Rimini possono presentare interventi in concorso con soggetti pubblici e privati ed, in particolare, con enti e società interessati al governo ed alla gestione della mobilità, purchè tali interventi siano ricompresi nei piani urbani del traffico ex art. 36 Dlgs 285/ 92 Sito esterno.
3. Gli interventi diretti della Regione sono realizzati, di norma, sulla base di progetti approvati dalla Giunta regionale ovvero sulla base di accordi con gli altri soggetti interessati.
Art. 6
Erogazione dei fondi
1. I fondi regionali trasferiti a titolo di contributo finanziario, per la realizzazione di singoli progetti e interventi o, previa deliberazione di impegno, in esecuzione degli accordi previsti dall'art. 3, sono erogati con le modalità dell'art. 14 della LR 12 dicembre 1985, n. 29, salva l'eventuale determinazione di una diversa quota di acconto che può essere fissata rispettivamente nella deliberazione di finanziamento o nell'accordo.
2. Gli atti predetti possono stabilire diverse e ulteriori condizioni per l'erogazione dei contributi e per il trasferimento dei conti concordati nell'accordo, compresi i relativi acconti.
3. Restano salve le diverse modalità adottate dalla Regione in sede di attuazione diretta di programmi, piani, interventi e progetti nel settore della mobilità urbana e del miglioramento dell'accessibilità ai servizi di interesse pubblico.
Art. 7
Verifiche
1. I beneficiari dei finanziamenti sono tenuti ad informare l'Amministrazione regionale sullo stato di attuazione e sull'efficacia degli interventi realizzati.
2. I piani urbani del traffico e i relativi aggiornamenti sono adottati con le procedure di cui all'art. 21 della LR 7 dicembre 1978, n. 47 e approvati dal Comune previa verifica di coerenza con i piani territoriali, urbanistici, attuativi e di settore, effettuata dalla Provincia territorialmente competente.
3. In attesa che le Province si dotino del Piano territoriale di coordinamento provinciale di cui alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, tale verifica è effettuata dalla Giunta regionale.
Art. 8
Norme finanziarie Fondo per la riorganizzazione delle mobilità
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, la Regione Emilia - Romagna fa fronte mediante l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma di quanto disposto dall'art. 13 bis della LR 6 luglio 1977, n. 31.
2. Al finanziamento degli interventi previsti dalle lettere i) e l) del comma 2 dell'art. 2 si provvede con i fondi stanziati annualmente in bilancio per il finanziamento delle leggi di settore, attualmente iscritti nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994. L'utilizzazione di detti fondi è coordinata con quella degli stanziamenti previsti per il finanziamento della presente legge secondo le necessità che si manifestano in ogni intervento.
3. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla lettera c), comma 3 dell'art. 4 la Giunta regionale, sentiti gli Enti locali e le aziende di trasporto pubblico locale, può destinare una quota, non superiore al sei per cento, delle risorse stanziate annualmente nel bilancio regionale per contributi di esercizio a favore delle suddette aziende, ivi compresi i contributi di derivazione statale.
Art. 9
Norma transitoria
1. In mancanza dei piani urbani del traffico e in attesa dell'approvazione degli stessi e per un periodo di due anni a far tempo dalla entrata in vigore della presente legge, le iniziative da essi previste possono essere ugualmente assunte e finanziate purchè inserite in un atto di programmazione dell'Ente locale interessato, coerente con le finalità della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia - Romagna.
Bologna, 8 aprile 1994

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