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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1994, n. 18

CELEBRAZIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 26 aprile 1994

Art. 2
1. Con decreto del Presidente della Regione è costituito un apposito "Comitato regionale per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione", composto da rappresentanti della Regione e degli Enti locali, degli istituti storici della Resistenza, di organismi pubblici e privati, di associazioni operanti nel settore.
2. Il Comitato è organismo consultivo e propositivo della Regione. Il Comitato funge altresì, ai fini di cui alla presente legge, da organismo di coordinamento fra la Regione e gli enti e le associazioni di cui al comma 1. A tal fine predispone, con l'ausilio del Comitato esecutivo di cui all'art. 3, un programma, articolato in tre anni, delle iniziative di ricerca storica e delle manifestazioni che si svolgeranno nel territorio regionale.
3. Il Comitato subentra ad ogni effetto, assumendone le funzioni di elaborazione, di coordinamento e di gestione, al precedente organismo istituito in attuazione della L.R. 31 gennaio 1977, n. 7, come modificata dalla L.R. 20 ottobre 1979, n. 31. Passano al Comitato tutti i finanziamenti ed i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto organismo.

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