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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1994, n. 18

CELEBRAZIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 26 aprile 1994

Art. 5
1. La Giunta regionale delibera sulle proposte del Comitato regionale, approva il programma delle iniziative di ricerca storica e delle manifestazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, assume i relativi impegni finanziari ed assegna al Comitato le somme impegnate.
2. La Giunta regionale designa, ai sensi degli artt. 66 e seguenti della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, il funzionario delegato alla erogazione della spesa, a cui favore accredita, in un'unica soluzione anticipata per ciascun anno di attività, la somma impegnata.

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