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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1994, n. 18

CELEBRAZIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 26 aprile 1994

Art. 6
1. Il Comitato regionale per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione e il Comitato esecutivo eserciteranno le loro funzioni fino al 31 dicembre 1995, o comunque fino alla data di completamento delle manifestazioni programmate ed organizzate.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno considerato, il Presidente del Comitato invia al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta.

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