LEGGE REGIONALE 22 aprile 1994, n. 18
CELEBRAZIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE
Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 26 aprile 1994
Art. 7
1. Le quote di spesa, a carico del bilancio generale della Regione, afferenti i diversi esercizi finanziari, sono determinate con legge di bilancio.
2. La Regione è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi in caso di eventuali assegnazioni da parte dello Stato o di contributi da parte degli Enti locali, in ordine alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione.