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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1994, n. 18

CELEBRAZIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DELLA RESISTENZA E DELLA LIBERAZIONE

Legge di cessata applicazione per esaurita efficacia temporale

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 38 del 26 aprile 1994

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale promulga
la seguente legge:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna promuove, organizza e finanzia speciali manifestazioni culturali e di ricerca storica per celebrare il cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione.
Art. 2
1. Con decreto del Presidente della Regione è costituito un apposito "Comitato regionale per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione", composto da rappresentanti della Regione e degli Enti locali, degli istituti storici della Resistenza, di organismi pubblici e privati, di associazioni operanti nel settore.
2. Il Comitato è organismo consultivo e propositivo della Regione. Il Comitato funge altresì, ai fini di cui alla presente legge, da organismo di coordinamento fra la Regione e gli enti e le associazioni di cui al comma 1. A tal fine predispone, con l'ausilio del Comitato esecutivo di cui all'art. 3, un programma, articolato in tre anni, delle iniziative di ricerca storica e delle manifestazioni che si svolgeranno nel territorio regionale.
3. Il Comitato subentra ad ogni effetto, assumendone le funzioni di elaborazione, di coordinamento e di gestione, al precedente organismo istituito in attuazione della L.R. 31 gennaio 1977, n. 7, come modificata dalla L.R. 20 ottobre 1979, n. 31. Passano al Comitato tutti i finanziamenti ed i rapporti attivi e passivi facenti capo al predetto organismo.
Art. 3
1. Il Comitato regionale per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione elegge, nel proprio seno, un Presidente e un Comitato esecutivo.
2. Il Comitato esecutivo ha compiti di consulenza tecnico - scientifica, in particolare:
a) raccoglie, esamina ed elabora le proposte di iniziative celebrative e di ricerca storica avanzate dalle associazioni e dagli istituti operanti nel settore, al fine del loro inserimento nel programma di cui all'art. 2, commi 2 e 3;
b) sovraintende alla attuazione del programma approvato dalla Giunta.
Art. 4
1. Il Comitato regionale e il Comitato esecutivo si avvalgono, per le loro funzioni, di una Segreteria operativa.
2. Il personale occorrente alla Segreteria operativa, nonché le specifiche professionalità occorrenti all'attività di supporto del Comitato, sono forniti dalla Regione.
Art. 5
1. La Giunta regionale delibera sulle proposte del Comitato regionale, approva il programma delle iniziative di ricerca storica e delle manifestazioni di cui all'art. 2, commi 2 e 3, assume i relativi impegni finanziari ed assegna al Comitato le somme impegnate.
2. La Giunta regionale designa, ai sensi degli artt. 66 e seguenti della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, il funzionario delegato alla erogazione della spesa, a cui favore accredita, in un'unica soluzione anticipata per ciascun anno di attività, la somma impegnata.
Art. 6
1. Il Comitato regionale per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione e il Comitato esecutivo eserciteranno le loro funzioni fino al 31 dicembre 1995, o comunque fino alla data di completamento delle manifestazioni programmate ed organizzate.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno considerato, il Presidente del Comitato invia al Presidente della Giunta regionale una dettagliata relazione sull'attività svolta.
Art. 7
1. Le quote di spesa, a carico del bilancio generale della Regione, afferenti i diversi esercizi finanziari, sono determinate con legge di bilancio.
2. La Regione è autorizzata a disporre finanziamenti aggiuntivi in caso di eventuali assegnazioni da parte dello Stato o di contributi da parte degli Enti locali, in ordine alle celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Resistenza e della Liberazione.
Art. 8
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
Bologna, 22 aprile 1994

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