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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 11
Conferenza dei Sindaci
1. Gli organi rappresentativi dei Comuni dell'ambito territoriale di ciascuna Unità sanitaria locale esprimono i bisogni socio - sanitari delle rispettive comunità locali e provvedono ad esercitare le funzioni di indirizzo e di verifica dell'attività dell'Azienda - Unità sanitaria locale previste dal decreto legislativo di riordino e dalla presente legge, per il tramite della Conferenza dei Sindaci. Nelle Unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con quello del Comune provvede direttamente il Sindaco.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita l'ANCI (Associazione nazionale Comuni italiani), adotta un apposito regolamento per disciplinare le modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della rappresentanza di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino. Tale rappresentanza assume la denominazione ed il ruolo di organismo esecutivo della Conferenza dei Sindaci.
3. L'esecutivo è composto dal presidente della Conferenza e da non più di quattro Sindaci individuati dalla Conferenza nel proprio seno tenuto conto della articolazione distrettuale della Unità sanitaria locale ed assolve, a norme per conto della Conferenza, le funzioni stabilite dal regolamento.
4. La Conferenza assicura l'effettiva partecipazione di tutti i Comuni alla formazione delle decisioni adottate dall' esecutivo.
5. La Conferenza e l'esecutivo intrattengono rapporti con l'Azienda tramite il direttore generale. Il direttore generale partecipa alle sedute dell'esecutivo e della Conferenza su invito del presidente.

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