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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 13
Assemblea permanente della Regione e delle Autonomie locali
1. Per garantire un efficace sistema di relazioni istituzionale che consenta ai Comuni, alle Province ed alle Comunità montane di cooperare tra loro e con la Regione al processo di riordino e di qualificazione del Servizio sanitario in Emilia - Romagna, favorendo altresì la partecipazione consapevole delle Comunità locali, è istituita l'Assemblea permanente della Regione e delle Autonomie locali.
2. L'Assemblea è composta dai Presidenti delle Province o loro delegati, dai Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati e dai Sindaci o loro delegati ed è presieduta dall'Assessore regionale competente in materia di Sanità e Servizi Sociali.
3. L'Assemblea, convocata dall'Assessore regionale competente in materia di Sanità e Servizi Sociali, si riunisce una volta all'anno per esaminare l'andamento generale del Servizio sanitario regionale e per verificare i risultati conseguiti nell'anno precedente. A tali riunioni partecipano l'Assessore regionale competente in materia di bilancio e l'Assessore regionale competente in materia di Affari istituzionali. L'Assemblea, limitatamente ai Presidenti delle Province o loro delegati, ai Presidenti delle Comunità Montane o loro delegati ed ai Sindaci che compongono le rappresentanze delle Conferenze dei Sindaci di cui al comma 14 dell'articolo 13 del decreto legislativo di riordino, svolge altresì attività consultiva e concorre alla definizione di proposte e linee di indirizzo riferite:
a) ai principali provvedimenti legislativi ed amministrativi regionali concernenti l'ordinamento delle Unità sanitarie locali;
b) ai principali atti concernenti la programmazione sanitaria regionale;
c) ai criteri generali relativi alla distribuzione ed all' allocazione delle risorse finanziarie;
d) ai programmi generali concernenti l'integrazione delle attività socio - assistenziali con quelle sanitarie e le relative implicazioni finanziarie.

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