Espandi Indice

Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 17
Adeguamenti del Piano sanitario regionale
1. Nei termini previsti dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo di riordino, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, provvede all'adeguamento dei Piano sanitario regionale approvato con LR 9 marzo 1990, n. 15 uniformandolo, ove necessario, alle indicazioni del Piano sanitario nazionale, definendo indirizzi, programmi d' intervento, criteri e modelli organizzativi funzionali agli obiettivi di riordino del Servizio sanitario regionale perseguiti con la presente legge. Con il medesimo provvedimento sono disciplinate le procedure di attuazione e di verifica del Piano sanitario regionale.
2. Ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino, le Università dell'Emilia - Romagna partecipano alla elaborazione della proposta di adeguamento del Piano sanitario regionale nelle forme concordate con l'Assessorato regionale alla Sanità ed ai Servizi SOciali.
3. Gli accordi tra Università e Aziende ospedaliere che regolano l'attuazione dei protocolli d' intesa stipulati tra Regione ed Università a norma del comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo di riordino fanno parte integrante dei piani attuativi delle Aziende ospedaliere di cui all'articolo 5.

Espandi Indice