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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 Sito esterno, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 Sito esterno

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 44 del 16 maggio 1994

Art. 18
Ambito territoriale della provincia di Bologna
1. Gli ambiti territoriali delle Unità sanitarie locali - Aziende della provincia di Bologna sono determinati con il provvedimento regionale di definizione dell'Area metropolitana a norma della Legge 8 giugno 1990, n. 142 Sito esterno, modificata dalla legge 2 novembre 1993, n. 436 Sito esterno.
2. Fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 1 è disposto l'accorpamento delle Unità sanitarie locali nei seguenti ambiti territoriali:
a) ambito territoriale delle Unità sanitarie locali nn. 20, 21 e 22;
b) ambito territoriale delle Unità sanitarie locali nn. 24, 25 e 26, comprendente anche i Comuni di Pieve di Cento e Castello d' Argile;
c) ambito territoriale delle Unità sanitarie locali nn. 27, 28 e 29.
3. E' confermato l'ambito territoriale dell'Unità sanitaria locale n. 23.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale può disporre, sentita la Commissione consiliare competente, e su proposta della Provincia di Bologna, lo spostamento di singoli Comuni da un ambito territoriale all'altro tra quelli indicati al comma 2.
5. Fino alla costituzione degli organi della Città metropolitana ai sensi della legge 142/ 90 Sito esterno, modificata dalla Legge 436/ 93 Sito esterno, è istituita la Conferenza sanitaria della provincia di Bologna.
6. La Conferenza è composta:
a) dal Presidente della Provincia di Bologna o suo delegato;
b) dal SIndaco del Comune di Bologna o suo delegato;
c) dai SIndaci che presiedono, rispettivamente, le Conferenze istituite ai sensi del comma 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo di riordino, negli ambiti territoriali definiti provvisoriamente per la provincia di Bologna. Ai lavori della Conferenza partecipano i direttore generali delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della provincia, il direttore generale dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Rizzoli ed il rappresentante dell'Università di Bologna.
7. Fino alla attribuzione con legge regionale alla Città Metropolitana delle funzioni amministrative anche nel settore della sanità, la Conferenza esercita le seguenti funzioni:
a) quelle previste al comma 2 dell'articolo 14 della presente legge per le Consulte provinciali;
b) coordinamento della formazione dei bilanci di previsione e dei piani di investimento delle Aziende - Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere della provincia e su di essi rimette parere obbligatorio alla Regione;
c) coordinamento, sotto i profili gestionale e finanziario, dell'azione delle Unità sanitarie locali della provincia, con particolare riferimento alla organizzazione uniforme dei sistemi di prenotazione e di accesso alle prestazioni ed ai servizi;
d) coordinamento della programmazione, del riordino e della riqualificazione delle strutture e dei Servizi sanitari della Provincia nell'ambito degli indirizzi del Piano sanitario regionale adeguato nei termini e modi di cui all'articolo 17, con particolare riferimento alla rideterminazione delle dotazioni funzionali e dei posti letto dei presidi ospedalieri delle Unità sanitarie locali e delle Azienda ospedaliere.
8. La Conferenza sanitaria esercita le proprie funzioni in relazione all'attività della Conferenza metropolitana istituita su base volontaria tra gli Enti dell'area bolognese, tenendo conto delle linee di orientamento definite da tale Conferenza metropolitana.
9. All'atto della istituzione della Città metropolitana, la Regione procede al riordino degli assetti della sanità della provincia di Bologna, conformemente al provvedimento di cui al comma 1, con l'obiettivo di pervenire alla costituzione di un' unica Unità sanitaria locale per la Città metropolitana. In ogni caso entro e non oltre tre anni dall'entrata in vigore della presente legge gli ambiti territoriali provvisoriamente definiti al comma 2, nonchè gli assetti organizzativi da essi derivanti, sono sottoposti a verifica con l'obiettivo di adeguarli, sentita a Conferenza sanitaria provinciale, ai mutamenti nel frattempo intervenuti relativamente all'assetto territoriale ed organizzativo degli Enti locali della provincia di Bologna, adottando gli eventuali provvedimenti conseguenti.

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