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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19

Art. 20

(abrogati commi 1, 2, 3 e 4 da art. 16 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Disposizioni in materia di organizzazione di personale
1. abrogato
2. abrogato
3. abrogato
4. abrogato
5. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposita direttiva per definire il numero dei componenti il Consiglio dei sanitari, la durata in carica del medesimo nonchè per disciplinarne le modalità di elezione, la composizione ed il funzionamento; relativamente alla presenza delle componenti universitarie nel Consiglio dei sanitari delle Aziende ospedaliere di cui al precedente articolo 5, comma 1, da definire conformemente a quanto stabilito al comma 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo di riordino, la Giunta regionale acquisisce preventivamente il parere delle Università interessate. Entro i successivi trenta giorni i direttori generali indicono la elezione del Consiglio dei sanitari nelle rispettive Aziende.
6. Il parere del Consiglio dei sanitari nelle materie di cui al comma 12 dell'art. 3 del decreto legislativo di riordino, s'intende favorevole ove non formulato entro quindici giorni dalla richiesta.

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