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Documento storico: Testo Coordinato

2 bis.
Art. 10 bis
Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria
1. Salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 e dal comma 7 dell'art. 18, i compiti e le funzioni della Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, prevista al comma 2 bis dell'art. 2 del decreto legislativo di riordino, sono svolti dalla Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'art. 25 della l.r. 3/1999, integrata dai Presidenti delle Conferenze sanitarie territoriali di cui all'art. 11 e dal Presidente della Conferenza sanitaria Regione-Area Metropolitana di Bologna di cui all'art. 18 della presente legge, qualora non ne facciano parte ad altro titolo.
2. La Conferenza Regione-Autonomie locali esercita inoltre i compiti attribuiti dalla legislazione regionale alla Assemblea permanente della Regione e delle autonomie locali soppressa dalla l.r. 3/1999.
1.
2.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
2.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.

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