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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 1

(sostituito comma 1 da art. 1 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Oggetto e finalità
1. La presente legge disciplina i principi e i criteri per l'organizzazione e il funzionamento del Servizio sanitario regionale sulla base dei principi stabiliti dal D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 Sito esterno, come successivamente modificato ed integrato, in particolare dal D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 Sito esterno, di seguito indicato come "decreto legislativo di riordino" .
2. Il riordino è finalizzato alla qualificazione delle prestazioni ed alla semplificazione delle modalità di accesso alle medesime da parte dei cittadini, mediante un sistema unitario ed integrato di servizi distribuiti in modo razionale ed equilibrato sul territorio regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.

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