LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 , MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
Art. 13
(abrogato da art. 184 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)
Assemblea permanente della Regione e delle Autonomie locali
abrogato
Note del Redattore:
Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".
Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.