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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 2

(sostituito da art. 2 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)

Principi e obiettivi generali
1. Costituiscono principi ed obiettivi della presente legge:
a) la centralità del cittadino, quale titolare del diritto alla tutela della salute, nella definizione delle prestazioni e nell'erogazione dei servizi;
b) il completamento del processo di aziendalizzazione delle strutture del servizio sanitario regionale mediante la definizione di un modello organizzativo di riferimento, strumentale al raggiungimento degli obiettivi di salute, nonché coerente con le indicazioni del Piano sanitario nazionale e del Piano sanitario regionale, con particolare riguardo alla individuazione e alla articolazione degli ambiti di autonomia e responsabilità;
c) il perseguimento della efficienza allocativa delle risorse, della appropriatezza e dell'efficacia delle prestazioni e dei servizi erogati, nonché dell'equità di accesso ai servizi per tutti i cittadini;
d) la distinzione funzionale tra la responsabilità di committenza e la responsabilità di produzione delle prestazioni, di organizzazione e gestione delle risorse;
e) lo sviluppo della partecipazione degli Enti locali al processo di individuazione, di selezione e di attuazione degli obiettivi, anche mediante il potenziamento delle funzioni di indirizzo, di verifica e di controllo dei risultati di salute ottenuti dalle Aziende sanitarie;
f) la promozione della salute e della intersettorialità dei programmi di intervento, nonché della integrazione delle funzioni socio-assistenziali con quelle sanitarie;
g) la partecipazione delle organizzazioni sociali e degli operatori sanitari al processo di programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale;
h) la valorizzazione delle risorse umane e professionali attraverso lo sviluppo delle competenze e conoscenze professionali, nonché il loro coinvolgimento al processo decisionale.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.

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