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Documento storico: Testo Coordinato

Art. 24
Abrogazione di norme
1. La L.R. 29 agosto 1979, n. 28, e successive modificazioni, è abrogata.
2. Gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. 9 marzo 1990, n. 15 sono abrogati.
3. Gli articoli 1, 2, 3 e 4 della L.R. 9 aprile 1990, n. 27 sono abrogati.
4. La L.R. 27 febbraio 1984, n. 7 è abrogata.
5. Il Titolo III e l'articolo 45 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 sono abrogati.
6. La L.R. 3 gennaio 1980, n. 1 è abrogata, salvo quanto disposto dall'art. 4, comma 4.
7. I Titoli IV e V e il comma 1 dell'articolo 37 della L.R. 12 gennaio 1985, n. 2 sono abrogati, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'art. 22.

Note del Redattore:

Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008 n. 4, a decorrere dall'entrata in vigore di quest'ultima, la struttura regionale (Agenzia sanitaria regionale) di cui al presente articolo assume la denominazione di "Agenzia sanitaria e sociale regionale".

Ai sensi del comma 3 dell'art. 17 L.R. 19 febbraio 2008, n. 4, a decorrere dall'approvazione del provvedimento adottato ai sensi dell'art. 43 L.R. 24 marzo 2004, n. 6 il presente articolo è abrogato.

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