LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 , MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 10
(aggiunti commi 3 e 4 da art. 8 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11)
Costituzione delle Aziende
1. Le Aziende di cui agli articoli 4 e 5 sono costituite con separati decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, entro e non oltre il 30 aprile 1994.
2. Con i medesimi decreti il Presidente della Giunta nomina il direttore generale di ciascuna Azienda, previa intesa con il Rettore dell'Università nel caso delle Aziende ospedaliere di cui al comma 1 dell'articolo 5, e provvede altresì:
a) al trasferimento dei beni mobili ed immobili, ivi compresi quelli da reddito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo di riordino;
b) all'assegnazione provvisoria della quota del Fondo sanitario regionale ai fini della adozione, entro trenta giorni dall'insediamento, del bilancio di previsione.
3. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere al trasferimento di beni immobili, ivi compresi quelli da reddito, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo di riordino, anche successivamente alla costituzione delle Aziende.
4. La Giunta regionale provvede a definire, con apposito atto, criteri e modalità relativi all'autorizzazione regionale per il trasferimento a terzi di diritti reali su immobili delle Aziende sanitarie.
Note del Redattore:
Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera a) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.)