LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 , MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 19
(modificato comma 2 e aggiunto comma 3 da art. 184 L.R. 21 aprile 1999 n. 3; poi modificato comma 3 da art. 57 L.R. 12 marzo 2003 n. 2)
Ambito territoriale della provincia di Forlì-Cesena
1. Nella provincia di Forlì-Cesena sono confermati provvisoriamente gli ambiti territoriali dell'Unità sanitaria locale n. 38, comprendente anche i Comuni di Modigliana e di Tredozio, e della Unità sanitaria locale n. 39.
2. Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede alla determinazione definitiva degli ambiti territoriali della provincia di Forlì-Cesena, sentita la Provincia stessa e gli altri Enti territoriali interessati sulla base del definitivo assetto dell'organizzazione delle funzioni della Provincia.
3. Al fine di coordinare la pianificazione delle Aziende Unità sanitarie locali esistenti, le relative Conferenze territoriali sociali e sanitarie svolgono congiuntamente, secondo modalità tra loro concordate, le funzioni indicate alle lettere a),c), d) ed e) del comma 2 dell'art. 11.
Note del Redattore:
Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera a) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.)