LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 , MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 5
(già sostituito comma 7 da art. 184 L.R. 21 aprile 1999 n. 3;
poi sostituito articolo da art. 5 L.R. 25 febbraio 2000 n. 11 )
Aziende e presidi ospedalieri
1.
Il Direttore generale dell'Azienda ospedaliera, costituita o confermata ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo di riordino, definisce con atto aziendale di diritto privato l'organizzazione e il funzionamento dell'Azienda nel rispetto, in quanto compatibili, dei principi e dei criteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 4 e nei tempi e nei modi di cui ai commi 7, 8 e 9 del medesimo articolo e, per le Aziende ospedaliere ove insiste la facoltà di medicina e chirurgia, in conformità agli accordi attuativi dei protocolli d'intesa tra Regione e Università.
2. Le Aziende di cui al comma 1 espletano la propria attività di erogazione di prestazioni e servizi secondo quanto previsto dai piani di attività e dagli accordi contrattuali con le Aziende Unità sanitarie locali in conformità agli indirizzi del Piano sanitario regionale.
3.
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle Aziende ospedaliere in cui insiste la facoltà di medicina e chirurgia, in quanto compatibili con le indicazioni di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 recante la disciplina dei rapporti tra il Servizio sanitario nazionale e le Università.
4. All'accorpamento degli ospedali non costituiti in Azienda appartenenti ad una stessa Unità sanitaria locale in uno o più presidi ai sensi del comma 9 dell'articolo 4 del decreto legislativo di riordino, provvede il direttore generale entro sessanta giorni dall'insediamento, tenuto conto delle dimensioni e della composizione funzionale della rete ospedaliera previste in sede di determinazioni attuative del Piano sanitario regionale specificamente riferite a ciascun ambito provinciale e del parere della Conferenza dei Sindaci di cui all'articolo 11, e comunque nell'osservanza di criteri di economicità della gestione e nella salvaguardia delle esigenze di integrazione della rete ospedaliera con i servizi sanitari del territorio.
5.
L'ordinamento interno dei servizi ospedalieri è disciplinato in modo uniforme mediante apposite direttive emanate dalla Giunta regionale.
Note del Redattore:
Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera a) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.)