LEGGE REGIONALE 12 maggio 1994, n. 19
NORME PER IL RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992, N. 502 , MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 7 DICEMBRE 1993, N. 517
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Art. 6
Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente
1. Per l'esercizio delle attività di prevenzione e controllo ambientale di cui al D.L. 496/93 convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61 già esercitate dalle Unità sanitarie locali, nonché per garantire il supporto alle funzioni di prevenzione collettiva proprie del Servizio sanitario, viene istituita l'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente dell'Emilia-Romagna, di seguito denominata ARPAER.
2. La legge regionale, da adottarsi nei termini previsti dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61 , disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le modalità gestionali dell'ARPAER nonché le modalità di coordinamento e integrazione della stessa con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende-Unità sanitarie locali al fine di conseguire:
a) un coordinato ed omogeneo svolgimento delle attività connesse:
1) alla prevenzione collettiva ed ai controlli ambientali;
2) all'erogazione di prestazioni di rilievo sia ambientale che sanitario ed in particolare di prestazioni laboratoristiche di supporto tecnico-specialistico per le funzioni proprie della Regione, delle Province, dei Comuni e delle strutture del Servizio sanitario nazionale;
3) a compiti di supporto tecnico per le funzioni di programmazione ed indirizzo della Regione in materia sanitaria ed ambientale;
b) la definizione di una struttura organizzativa unitaria per tutto il territorio regionale, articolata per ambiti di attività operativi a livello sia regionale sia decentrato in aree territoriali di norma provinciali;
c) la partecipazione degli Enti locali titolari di funzioni amministrative in materia ambientale e sanitaria all'attività di programmazione dell'Agenzia.
3. La medesima legge regionale determina inoltre le modalità ed i criteri per lo scorporo dalle Unità sanitarie locali del personale, delle strutture operative, delle attrezzature e delle relative risorse finanziarie da assegnare all'ARPAER.
4. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 2 ed all'effettiva costituzione dell'ARPAER, le Unità sanitarie locali competenti per territorio assicurano la disponibilità del personale e delle attrezzature necessari a garantire l'esercizio da parte degli Enti locali delle funzioni amministrative in materia ambientale, sulla base di quanto previsto dalla normativa vigente.
Note del Redattore:
Per l’abrogazione del presente articolo, vedi quanto previsto dall’art. 88, comma 1, lettera a) e dall’art. 88, comma 2, L.R. 30 luglio 2015, n. 13.)