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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Capo I
Concessione dei contributi
Art. 19
Criteri e priorità dei contributi
1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, approva i criteri e le priorità per l'applicazione della presente legge, nonchè la ripartizione delle risorse.
2. Le domande di contributo relative ai progetti previsti dagli articoli 16 e 17 della presente legge sono presentate al Servizio regionale competente secondo modalità definite dalla Giunta regionale.
3. In sede di prima applicazione, gli atti di competenza della Giunta regionale sono adottati entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 20
Concessione dei contributi
1. Per i progetti di cui agli articoli 4 e 5 la misura del contributo regionale in conto interessi è stabilita con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a stipulare con i soggetti previsti dalla presente legge apposite convenzioni per regolare i rapporti derivanti dall'applicazione della legge stessa.
Art. 21
Accertamento dei requisiti, cumulo e revoca dei contributi
1. I soggetti cui compete l'erogazione dei contributi previsti dalla presente legge sono tenuti ad accertare in via preventiva che i beneficiari siano in possesso dei requisiti di legge. Gli stessi soggetti sono tenuti ad accertare altresì la conformità della destinazione dei contributi assegnati alle finalità previste dalla presente legge.
2. I contributi regionali non possono essere concessi e, se concessi, sono revocati qualora, da accertamenti effettuati dalle competenti autorità, emerga il mancato rispetto delle condizioni minime stabilite dai contratti collettivi nazionali di settore, dai contratti di lavoro di categoria provinciali e di zona o dagli accordi aziendali siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Per la revoca di cui al presente comma, ci si riferisce alle violazioni degli accordi intervenute nel periodo compreso fra la presentazione della domanda di contributo e la conclusione dell'iniziativa ammessa a beneficio.
3. I contributi sono altresì revocati, salvo i casi di forza maggiore, qualora i destinatari non realizzino i progetti per i quali sono stati concessi o li realizzino in modo difforme da quanto stabilito nell'atto di concessione del contributo. In questo ultimo caso può essere disposta la revoca parziale.
4. La revoca dei contributi comporta l'obbligo della restituzione di quanto percepito ed il pagamento degli interessi legali dal momento dell'erogazione del contributo. La revoca parziale comporta la restituzione di quanto revocato con gli interessi legali calcolati dal momento della relativa comunicazione all'interessato.
5. I contributi di cui alla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme, comunitarie, nazionali o regionali, o da altri enti, entro i limiti massimi previsti dalla presente legge.
Art. 22
Verifica dei risultati
1. Gli enti delegati di cui al Capo secondo del Titolo terzo sono tenuti a presentare alla Giunta regionale il rendiconto della spesa sostenuta nella gestione delle funzioni assegnate, secondo le modalità previste al comma 2 dell' art. 36 della LR 4 giugno 1988, n. 24, accompagnato da una relazione analitica che evidenzia gli obiettivi previsti e conseguiti, le problematiche emerse nella gestione e nella realizzazione degli interventi ed eventuali proposte in merito.
2. In merito ai progetti di cui agli articoli 10, 16 e 17 della presente legge, la Giunta regionale predispone e presenta annualmente alla competente Commissione consiliare il rendiconto dell'attività gestionale, accompagnato da una relazione analitica che evidenzia gli obiettivi previsti e conseguiti, le problematiche emerse nella gestione e nella realizzazione degli interventi, i risultati conseguiti.

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