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Documento storico: Testo Originale

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE n. 47 del 19 maggio 1994

Capo II
Deleghe agli Enti locali
Art. 23
Attività delegate
1. Ai sensi degli articoli 31 e 33 della LR 4 giugno 1988, n. 24 la gestione degli interventi previsti agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15 e 18 è delegata alle Province, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. Per le materie di cui al precedente art. 8 le Province si avvalgono, ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 Sito esterno, della collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio.
3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, le Province sono tenute a stabilire con i Comuni del proprio territorio un rapporto costante di informazione e coordinamento in merito alla programmazione ed alla gestione degli interventi.
Art. 24
Modalità di esercizio delle deleghe
1. Le Province, sulla base dei provvedimenti di cui all' art. 19, aggiornano entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Piano provinciale per l'artigianato, previsto all'art. 33 della LR 4 giugno 1988, n. 24, quale strumento di programmazione e coordinamento di tutte le iniziative da realizzare ai sensi della presente legge sul territorio di competenza, e lo presentano alla Regione.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, verifica annualmente la conformità dei Piani provinciali per l'artigianato ai provvedimenti di cui all'art. 19 e dispone il trasferimento delle risorse alle Province.
3. Le Province a seguito di tale approvazione predispongono il programma degli interventi, elencando i progetti ammessi a contributo, e provvedono alla concessione ed alla liquidazione dei contributi, nonchè al controllo sulla destinazione dei medesimi.

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