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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 1
Finalità
1. La Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione delle imprese artigiane in attuazione dei principi della legge 8 agosto 1985, n.443 Sito esterno, concernente 'Legge quadro per l'artigianato' ed in conformità agli obiettivi del Programma regionale di sviluppo.
2. La presente legge, nell'ambito degli obiettivi indicati al comma 1, disciplina gli interventi regionali finalizzati:
a) a qualificare le imprese artigiane e le loro forme consortili;
b) a salvaguardare l'ambiente;
c) a promuovere l'innovazione, la ricerca e la qualificazione degli imprenditori e degli addetti;
d) a sostenere l'internazionalizzazione e l'integrazione delle imprese;
e) ad agevolare l'accesso al credito;
f) ad incentivare la nascita di imprese di artigianato di qualità.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Le leggi abrogate dal comma 2 dell'art. 26 continuano ad applicarsi, in via transitoria, relativamente alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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