Espandi Indice

Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 26
Disposizioni transitorie e finali
1. Le procedure in corso alla data di entrata in vigore delle norme attuative della presente legge, relative alla concessione ed alla liquidazione dei contributi previste dalle leggi regionali indicate al comma 2, continuano ad essere disciplinate fino alla loro conclusione dalle disposizioni delle leggi medesime. Si intendono in corso le procedure qualora sia stata presentata domanda nei termini previsti per la concessione del contributo.
2. Salvo quanto disposto al comma 1, sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) L.R. 2 aprile 1973, n. 19, concernente "Contributi in conto pagamento interessi per mutui contratti o da contrarre dalle imprese artigiane per crediti a medio termine";
b) L.R. 2 aprile 1982, n. 14, concernente "Norme per l'esercizio delle funzioni nel settore del credito all'artigianato e per l'erogazione di contributi in conto canone di locazione finanziaria";
c) L.R. 9 aprile 1985, n. 13, concernente "Interventi per la innovazione tecnologica delle produzioni nelle imprese artigiane";
d) L.R. 27 gennaio 1986, n. 4, concernente "Interventi regionali a sostegno delle cooperative artigiane di garanzia e dei loro consorzi per il credito all'artigianato";
e) L.R. 16 maggio 1986, n. 12, concernente "Interventi per la prestazione di servizi reali alle imprese artigiane";
f) L.R.16 maggio 1986, n. 13, concernente "Interventi per la valorizzazione delle lavorazioni artigiane artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura";
g) L.R. 16 maggio 1986, n. 14, concernente "Interventi per la qualificazione e lo sviluppo degli insediamenti delle imprese artigiane";
h) L.R. 3 gennaio 1987, n. 1, concernente "Interventi per la qualificazione dell'artigianato dei servizi nei centri urbani";
i) L.R. 5 settembre 1989, n. 32, concernente "Interventi per lo sviluppo degli investimenti artigiani".(2)

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Le leggi abrogate dal comma 2 dell'art. 26 continuano ad applicarsi, in via transitoria, relativamente alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Espandi Indice