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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 27

(modificato comma 1 e aggiunto comma 1 bis da art. 19

L.R. 3 febbraio 1995 n. 7)

Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte:
a) per quanto riguarda le spese previste dall'art. 3, dalle lett. a) e b) del comma 2 dell'art.4,dalla lett. a) del comma 2 e dalla lett. a) del comma 3) dell'art.6, dai commi 2 e 3 dell'art. 7, dalla lett. b) del comma 2 e dai commi 4 e 5 dell'art. 8, dall'art. 9, dall'art. 10, dall'art. 16 e dal comma 4 dell'art.25, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma dell'art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31;
b) per quanto riguarda le spese previste dalla lett. c) del comma 2 dell'art. 4, dall'art. 5, dalle lett. b), c) e d) del comma 2 e dalla lett. b) del comma 3 dell'art. 6, dalla lett.a) del comma 2 dell'art. 8 e dagli artt. 12, 14, 15, 17 e 18, con l'istituzione di appositi capitoli nella parte spesa del bilancio regionale che verranno dotati della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale a norma dell'art. 13 bis della L.R. n. 31 del 1977.
1 bis. Per l'attuazione degli interventi delegati ai sensi del precedente Art.23 sono istituiti, nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna, due fondi costituiti in appositi capitoli uno per le spese di natura corrente e uno per le spese in conto capitale che saranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi del comma 1.
2. Per far fronte all'onere derivante dall'esercizio delle deleghe, la Giunta regionale provvede, nell'ambito della quota, per la partecipazione alle spese sostenute dalle Province, del fondo regionale previsto dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 1992, n. 51, ripartita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 della legge stessa.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Le leggi abrogate dal comma 2 dell'art. 26 continuano ad applicarsi, in via transitoria, relativamente alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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