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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Art. 28
Esame CEE
1. I benefici della presente legge sono erogati successivamente all'esito favorevole dell'esame da parte della Commissione CEE del regime di aiuti in essa previsti.
2. Gli importi dei contributi concessi ai sensi della presente legge non potranno comunque eccedere i limiti massimi stabiliti dalla disciplina comunitaria degli aiuti in favore delle piccole e medie imprese.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Le leggi abrogate dal comma 2 dell'art. 26 continuano ad applicarsi, in via transitoria, relativamente alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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