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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Capo III
Innovazione, ricerca e qualificazione imprenditoriale
Art. 6

(già sostituito comma 5 da art. 1 L.R. 19 agosto 1996 n. 29;

poi modificati commi 4 e 5 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Innovazione e ricerca
1. La Regione promuove l'applicazione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche ed organizzative nel settore artigiano, in particolare:
a) l'introduzione di innovazione nelle imprese artigiane di produzione;
b) l'introduzione di innovazione nelle imprese artigiane di servizio.
2. La Regione per la finalità di cui alla lett. a) del comma 1, interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) all'acquisizione di servizi rivolti all'innovazione nell'organizzazione aziendale ed all'evoluzione delle tecnologie;
b) all'acquisizione di servizi tecnico-commerciali per la valutazione preliminare e l'assistenza allo sviluppo dei progetti previsti alle lett. c) e d);
c) alla ricerca tecnologica ed alla acquisizione di tecnologie, rivolti al miglioramento dei prodotti ed alla produzione di nuovi prodotti ed allo sviluppo di prototipi;
d) all'acquisto dei brevetti e alla relativa applicazione produttiva.
3. La Regione per la finalità di cui alla lett. b) del comma 1, interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) all'acquisizione di servizi rivolti all'innovazione nell'organizzazione aziendale;
b) all'acquisizione di attrezzature in grado di innovare la gamma dei servizi offerti all'utenza.
4. Per la realizzazione dei progetti di cui alla lett.a) del comma 2 e lett. a) del comma 3, la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento delle spese ritenute ammissibili, e comunque per un importo non superiore a 15.493,71 Euro.
5. Per la realizzazione dei progetti di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 e lett. b) del comma 3, la Regione concede contributi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a 51.645,69 Euro.
Art. 7

(modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Qualificazione imprenditoriale, formazione professionale ed apprendistato
1. La Regione promuove la qualificazione degli imprenditori artigiani e la formazione professionale degli addetti a sostegno della competitività dell'impresa, con particolare riguardo agli aspetti innovativi della gestione e della commercializzazione.
2. A tale scopo, la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati all'acquisizione di servizi in materia di:
a) tecniche gestionali, organizzative e commerciali;
b) introduzione ed applicazione dell'informatica nelle funzioni aziendali;
c) adeguamento al mercato comunitario ed internazionale.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo pari a 15.493,71 Euro.
4. La Regione, in attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n.443 Sito esterno, promuove inoltre la formazione di imprenditori, collaboratori e dipendenti delle imprese artigiane ed il loro aggiornamento professionale quali strumenti a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione delle imprese.
5. A tal fine la Regione sostiene iniziative di:
a) formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale dei titolari di impresa artigiana e loro collaboratori;
b) formazione tecnico-professionale volta al conseguimento da parte degli imprenditori dei requisiti previsti da leggi statali in attuazione dell'art. 2 della legge n. 443/85 Sito esterno;
c) formazione teorica di giovani assunti dalle imprese artigiane con contratto di formazione-lavoro;
d) concorso alla formazione di giovani apprendisti assunti dalle imprese artigiane del settore artistico e tradizionale, come previsto alla lett. c) del primo comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n.443 Sito esterno.
6. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'artigianato sono programmate dalla Regione, nell'ambito dei programmi di interesse comunitario a gestione regionale, nonché dagli Enti a ciò delegati dalla L.R. 24 luglio 1979, n.19, concernente 'Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni', secondo le modalità previste dalla legge stessa.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Le leggi abrogate dal comma 2 dell'art. 26 continuano ad applicarsi, in via transitoria, relativamente alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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