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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Capo VI
Accesso al credito
Art. 11

(sostituita lettera a) del comma 2 e aggiunto comma 2 bis da

art. 1 L.R. 10 dicembre 1997 n. 40)

Credito e servizi finanziari
1. La Regione promuove l'accesso delle imprese artigiane e delle loro forme consortili al credito a breve e medio termine ed a servizi finanziari innovativi rivolti al raggiungimento delle finalità della presente legge.
2. A tal fine la Regione interviene mediante:
a) conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno, affidato ad Artigiancassa - Cassa per il Credito alle imprese artigiane S.p.A., di seguito denominata Artigiancassa, a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 Sito esterno, e conferimenti per il concorso all'abbattimento del tasso di interesse praticato su prodotti finanziari da Artigiancassa stessa istituiti;
b) interventi sulle operazioni di locazione finanziaria;
c) interventi sul rischio di cambio dei finanziamenti in provvista estera;
d) interventi per la qualificazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi-fidi;
e) interventi per il pagamento degli interessi. Sito esterno
2 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì a società affidatarie della gestione di provvedimenti pubblici agevolativi, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 Sito esterno.
Art. 12
Conferimenti all'Artigiancassa
1. I conferimenti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 11 potranno essere destinati:
a) al concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese artigiane ed alle loro forme consortili, ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno;
b) all'abbattimento del tasso di interesse praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti, in particolare per l'allargamento della base produttiva, per l'adeguamento tecnologico e ambientale delle imprese, per il miglioramento della struttura finanziaria aziendale, per lo sviluppo del credito all'esportazione.
2. I conferimenti, in un'unica soluzione, sono deliberati dalla Giunta regionale, sulla base delle specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale di cui all'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni.
3. I rapporti tra la Regione e l'Artigiancassa sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.
4. L'Artigiancassa vigila, anche attraverso gli istituti e le aziende di credito finanziatori, sulla effettiva destinazione dei finanziamenti agevolati e sulla loro rispondenza alle finalità pubbliche perseguite.
5. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di gestione degli interventi dell'Artigiancassa a norma della legislazione vigente.
6. La Giunta regionale determina:
a) la misura del contributo in conto interessi ed in conto canoni per la gestione del fondo istituito ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno, ed affidato in gestione all'Artigiancassa a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 Sito esterno;
b) le tipologie degli interventi finanziari attivati dall'Artigiancassa su cui la Regione intende intervenire e la relativa misura dell'abbattimento del tasso di interesse praticato.
Art. 13

(sostituito comma 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 2

L.R. 19 agosto 1996 n. 29)

Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa
1. La Giunta regionale nomina il Presidente del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa.
2. Il Presidente dura in carica quanto la Giunta che lo ha nominato, può essere revocato e riconfermato per un periodo complessivo non superiore a dieci anni.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge, per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa si applicano le disposizioni vigenti in materia di compensi e rimborsi per la partecipazione agli organi collegiali della Regione Emilia-Romagna.
3 bis. Per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa da parte dei dipendenti regionali compete unicamente il trattamento di missione.
Art. 14

(modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria
1. La Regione concorre, con le modalità previste dalla presente legge, al pagamento dei canoni di locazione finanziaria di macchinari nuovi e tecnologie innovative.
2. Le operazioni di leasing ammesse a contributo regionale non possono avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
3. L'importo massimo dell'investimento ammissibile al contributo è stabilito in 154.937,07 Euro.
4. Il contributo regionale è determinato sulla base del valore del bene oggetto di locazione ammesso a contributo e della durata del contratto.
5. Il Presidente della Giunta regionale, o per sua delega l'Assessore regionale competente, con proprio decreto provvede a determinare la misura del contributo in conto canone, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla presente legge.
6. Il contributo regionale è erogato in un'unica soluzione dopo la stipula del contratto, a valere per uguali quote sui canoni da versare da parte delle imprese nei limiti della misura massima del sedici per cento delle spese ammesse per le operazioni di locazione finanziaria della durata di sessanta mesi, del tredici per cento per le operazioni della durata di quarantotto mesi e del dieci per cento per le operazioni della durata di trentasei mesi.
7. I rapporti fra la Regione e le società di leasing sono regolati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce i requisiti che le società di leasing devono possedere per essere ammesse alle convenzioni regionali(1).
Rischio di cambio sui finanziamenti in provvista estera
abrogato
Art. 16

(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sviluppo dei servizi finanziari alle imprese
1. La Regione promuove lo sviluppo di servizi di informazione, consulenza ed assistenza finanziaria forniti alle imprese associate dalle cooperative di garanzia aderenti ai consorzi regionali e dai consorzi-fidi, finalizzati a:
a) sviluppare nuovi servizi finanziari ed agevolarne l'accesso alle imprese associate;
b) diversificare l'utilizzo delle fonti finanziarie per migliorare la gestione delle imprese;
c) prestare assistenza per la gestione finanziaria delle imprese.
2. A tal fine la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento delle spese ammesse, e comunque per un importo massimo pari a 15.493,71 Euro.
3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 17

(sostituita lett. a) del comma 2 e modificato comma 3 da

art. 46 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Intervento per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi
1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi che abbiano sede legale nel territorio regionale al fine di ampliare la capacità fidejussoria per le imprese associate.
2. Il contributo regionale è concesso alle cooperative di garanzia ed ai consorzi-fidi che rispondano ad una delle seguenti condizioni:
a) aumentino il capitale sociale di almeno il venti per cento;
b) aumentino il capitale sociale per fusione tra due o più cooperative artigiane di garanzia o consorzi-fidi artigiani.
3. L'importo del contributo regionale è stabilito nella misura massima del venti per cento dell'aumento di capitale sociale ... o a seguito della fusione.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi.
Art. 18
Contributi alle imprese per il pagamento degli interessi
1. La Regione concorre al pagamento degli interessi sui prestiti a breve ed a medio termine, contratti da imprese artigiane, singole o associate, assistite da fidejussione delle cooperative di garanzia o dei consorzi-fidi per specifici e documentati investimenti aziendali rivolti al raggiungimento delle finalità della presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o per sua delega l'Assessore regionale competente, con proprio decreto, provvede a determinare la misura del contributo regionale in conto interessi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla presente legge.
3. Il contributo regionale in conto interessi è stabilito nella misura massima del venti per cento del tasso di riferimento per il credito all'artigianato.
4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Le leggi abrogate dal comma 2 dell'art. 26 continuano ad applicarsi, in via transitoria, relativamente alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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