LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20
NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA
Testo coordinato con le modifiche apportate da:
Capo II
(Capo II abrogato da art. 46 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)
Deleghe agli Enti Locali
Art. 23
Attività delegate
abrogato
Art. 24
Modalità di esercizio delle deleghe
abrogato
Note del Redattore:
Ai sensi dell'art. 41, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.
Le leggi abrogate dal comma 2 dell'art. 26 continuano ad applicarsi, in via transitoria, relativamente alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.