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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Capo III
Osservatorio regionale dell'artigianato
Art. 25
Osservatorio regionale dell'artigianato
1. È istituito presso il Servizio regionale competente in materia di artigianato della Giunta regionale l'Osservatorio regionale dell'artigianato. L'Osservatorio svolge attività di analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative all'artigianato, nel contesto del quadro economico regionale e nazionale.L'Osservatorio si avvale del supporto di un Comitato tecnico-scientifico la cui composizione è determinata con atto della Giunta regionale.
2. L'attività dell'Osservatorio concorre:
a) alla predisposizione della programmazione regionale per l'artigianato, nell'ambito della qualificazione del sistema delle imprese;
b) alla valutazione della efficacia degli interventi regionali in materia di artigianato;
c) alla diffusione delle informazioni sulla realtà artigiana presso le istituzioni e le categorie economiche;
d) alla realizzazione del sistema informativo e dell'Osservatorio nazionale dell'artigianato.
3. Per il raggiungimento di tali finalità l'Osservatorio:
a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili, attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) realizza indagini, ricerche, studi e pubblicazioni, anche a carattere monografico, su temi di particolare rilevanza per il settore.
4. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio regionale dell'artigianato la Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti ed istituzioni che abbiano competenze in materia di artigianato, in particolare con l'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'Emilia-Romagna, con le associazioni di categoria e con società ed istituti di ricerca; potrà inoltre avvalersi dei supporti e delle consulenze necessarie per lo svolgimento dei compiti indicati.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Le leggi abrogate dal comma 2 dell'art. 26 continuano ad applicarsi, in via transitoria, relativamente alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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