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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

NORME PER LA QUALIFICAZIONE DELL'IMPRESA ARTIGIANA

Titolo II
INTERVENTI
Capo I
Qualificazione dell'impresa
Art. 3

(modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Qualificazione dell'impresa
1. La Regione promuove la qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili sostenendo lo sviluppo delle capacità di pianificazione e di organizzazione aziendale.
2. A tale scopo, la Regione interviene per:
a) la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati all'acquisizione di servizi di analisi d'impresa ed alla redazione del piano di sviluppo globale dell'impresa;
b) l'attuazione dei progetti contenuti nel piano di sviluppo di cui alla lett. a), purché rientranti fra quelli previsti agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lett. a) la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a 15.493,71 Euro.
Capo II
Salvaguardia ambientale
Art. 4

(modificati commi 3 e 4 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Tutela ambientale
1. La Regione, in armonia con le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di tutela ambientale, promuove il risanamento degli ambienti di lavoro ed il controllo e l'abbattimento delle emissioni inquinanti delle imprese artigiane.
2. A tale scopo la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) allo studio per la valutazione dell'impatto ambientale dell'attività aziendale mirato alla individuazione ed applicazione delle soluzioni più adeguate;
b) allo studio per lo sviluppo di nuove opportunità imprenditoriali in campo ambientale;
c) all'acquisizione ed installazione di attrezzature ed impianti sia per l'abbattimento ed il controllo delle emissioni inquinanti all'interno ed all'esterno dell'azienda sia per lo sviluppo di nuove attività in campo ambientale.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui alle lett. a) e b) del comma 2, la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo pari a 15.493,71 Euro.
4. Per la realizzazione dei progetti di cui alla lett.c) del comma 2, la Regione concede contributi in conto interessi, erogandoli agli istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, per un importo massimo pari a 51.645,69 Euro.
Art. 5

(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Qualificazione degli insediamenti
1. La Regione, in armonia con quanto previsto dal Piano territoriale regionale che definisce le politiche di riequilibrio e di razionalizzazione dell'uso del territorio, promuove la qualificazione degli insediamenti delle imprese artigiane attraverso la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) al recupero funzionale di immobili in disuso o di fabbricati inattivi a destinazione produttiva, riattati per l'insediamento delle imprese artigiane;
b) alla ristrutturazione ed ampliamento dei fabbricati utilizzati dalle imprese artigiane;
c) all'allestimento e potenziamento, negli insediamenti artigiani esistenti, di infrastrutture e servizi di interesse comune alle imprese insediate.
2. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1,la Regione concede contributi in conto interessi, erogandoli agli istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, per un importo massimo pari a 51.645,69 Euro.
Capo III
Innovazione, ricerca e qualificazione imprenditoriale
Art. 6

(già sostituito comma 5 da art. 1 L.R. 19 agosto 1996 n. 29;

poi modificati commi 4 e 5 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Innovazione e ricerca
1. La Regione promuove l'applicazione e la diffusione delle innovazioni tecnologiche ed organizzative nel settore artigiano, in particolare:
a) l'introduzione di innovazione nelle imprese artigiane di produzione;
b) l'introduzione di innovazione nelle imprese artigiane di servizio.
2. La Regione per la finalità di cui alla lett. a) del comma 1, interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) all'acquisizione di servizi rivolti all'innovazione nell'organizzazione aziendale ed all'evoluzione delle tecnologie;
b) all'acquisizione di servizi tecnico-commerciali per la valutazione preliminare e l'assistenza allo sviluppo dei progetti previsti alle lett. c) e d);
c) alla ricerca tecnologica ed alla acquisizione di tecnologie, rivolti al miglioramento dei prodotti ed alla produzione di nuovi prodotti ed allo sviluppo di prototipi;
d) all'acquisto dei brevetti e alla relativa applicazione produttiva.
3. La Regione per la finalità di cui alla lett. b) del comma 1, interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) all'acquisizione di servizi rivolti all'innovazione nell'organizzazione aziendale;
b) all'acquisizione di attrezzature in grado di innovare la gamma dei servizi offerti all'utenza.
4. Per la realizzazione dei progetti di cui alla lett.a) del comma 2 e lett. a) del comma 3, la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento delle spese ritenute ammissibili, e comunque per un importo non superiore a 15.493,71 Euro.
5. Per la realizzazione dei progetti di cui alle lett. b), c) e d) del comma 2 e lett. b) del comma 3, la Regione concede contributi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a 51.645,69 Euro.
Art. 7

(modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Qualificazione imprenditoriale, formazione professionale ed apprendistato
1. La Regione promuove la qualificazione degli imprenditori artigiani e la formazione professionale degli addetti a sostegno della competitività dell'impresa, con particolare riguardo agli aspetti innovativi della gestione e della commercializzazione.
2. A tale scopo, la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati all'acquisizione di servizi in materia di:
a) tecniche gestionali, organizzative e commerciali;
b) introduzione ed applicazione dell'informatica nelle funzioni aziendali;
c) adeguamento al mercato comunitario ed internazionale.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo pari a 15.493,71 Euro.
4. La Regione, in attuazione dell'art. 8 della legge 8 agosto 1985, n.443 Sito esterno, promuove inoltre la formazione di imprenditori, collaboratori e dipendenti delle imprese artigiane ed il loro aggiornamento professionale quali strumenti a sostegno dello sviluppo e dell'innovazione delle imprese.
5. A tal fine la Regione sostiene iniziative di:
a) formazione imprenditoriale ed aggiornamento professionale dei titolari di impresa artigiana e loro collaboratori;
b) formazione tecnico-professionale volta al conseguimento da parte degli imprenditori dei requisiti previsti da leggi statali in attuazione dell'art. 2 della legge n. 443/85 Sito esterno;
c) formazione teorica di giovani assunti dalle imprese artigiane con contratto di formazione-lavoro;
d) concorso alla formazione di giovani apprendisti assunti dalle imprese artigiane del settore artistico e tradizionale, come previsto alla lett. c) del primo comma dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n.443 Sito esterno.
6. Le iniziative di formazione professionale riguardanti l'artigianato sono programmate dalla Regione, nell'ambito dei programmi di interesse comunitario a gestione regionale, nonché dagli Enti a ciò delegati dalla L.R. 24 luglio 1979, n.19, concernente 'Riordino, programmazione e deleghe della formazione alle professioni', secondo le modalità previste dalla legge stessa.
Capo IV
Internazionalizzazione ed integrazione delle imprese
Art. 8

(modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sviluppo delle relazioni commerciali
1. La Regione promuove lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese artigiane incentivando l'accesso a servizi specializzati e predisponendo azioni di promozione.
2. A tale scopo la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) all'acquisizione di strumenti, tecnologie e strutture di commercializzazione delle produzioni e delle iniziative promozionali collegate e per l'organizzazione di attività di valorizzazione;
b) all'acquisizione di servizi per l'elaborazione di strategie innovative di presenza sui mercati esteri, in particolare in materia di informazioni commerciali, individuazione e verifica di opportunità, trasferimento di conoscenze, cooperazione internazionale.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la Regione concede contributi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a 25.822,84 Euro.
4. Al fine di predisporre azioni di promozione economica, la Regione svolge attività mirate alla qualificazione, presentazione e commercializzazione delle produzioni artigiane, con particolare riguardo alle iniziative innovative e di immagine, coordinando e favorendo il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle stesse.
5. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 4 la Regione può collaborare con soggetti pubblici o privati che perseguano, anche per compiti istituzionali, la finalità di sostenere lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese, anche attraverso la stipulazione di convenzioni.
6. Le modalità per la predisposizione e la realizzazione delle azioni di cui al comma 4 sono stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 9

(modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Promozione di accordi di collaborazione
1. La Regione promuove l'integrazione delle imprese artigiane attraverso il sostegno alla conclusione di accordi di collaborazione fra imprese, singole o associate.
2. A tale scopo la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) all'acquisizione di servizi di analisi d'impresa mirati alla individuazione di ambiti di sviluppo integrato;
b) all'acquisizione di servizi per la ricerca dei partners;
c) all'acquisizione di studi di fattibilità giuridico- tecnico-finanziaria rivolti alla realizzazione di accordi di collaborazione.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo pari a 15.493,71 Euro.
Capo V
Progetti speciali
Art. 10
Progetti speciali
1. Nell'ambito delle previsioni del Programma regionale di sviluppo o di piani settoriali, al fine di assicurare la migliore gestione e finalizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, possono essere adottati progetti speciali diretti a realizzare iniziative che si propongono di affrontare le esigenze di sviluppo delle imprese in particolari settori o in specifici ambiti territoriali.
2. Nell'esame dei progetti speciali verrà data priorità a quelli presentati a favore di settori investiti da processi di ristrutturazione e riconversione produttiva o di aree svantaggiate.
3. I progetti speciali sono approvati dalla Giunta regionale. Essi devono individuare le problematiche del settore o del territorio, le esigenze delle imprese che vi operano, gli obiettivi, i tempi, le modalità ed i costi complessivamente previsti per l'attuazione del progetto, i soggetti attuatori, le risorse regionali previste per agevolarne l'attuazione ed il limite dell'intervento regionale.
4. I progetti speciali vengono finanziati nell'ambito delle risorse annualmente previste per gli interventi di cui alla presente legge, con priorità rispetto agli stessi.
5. Per l'elaborazione dei progetti speciali, la Regione può avvalersi di enti o società con provata competenza ed esperienza in materia di sviluppo economico, organizzazione aziendale, marketing e formazione professionale.
Capo VI
Accesso al credito
Art. 11

(sostituita lettera a) del comma 2 e aggiunto comma 2 bis da

art. 1 L.R. 10 dicembre 1997 n. 40)

Credito e servizi finanziari
1. La Regione promuove l'accesso delle imprese artigiane e delle loro forme consortili al credito a breve e medio termine ed a servizi finanziari innovativi rivolti al raggiungimento delle finalità della presente legge.
2. A tal fine la Regione interviene mediante:
a) conferimenti destinati al finanziamento del fondo per il concorso nel pagamento degli interessi, istituito ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno, affidato ad Artigiancassa - Cassa per il Credito alle imprese artigiane S.p.A., di seguito denominata Artigiancassa, a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 Sito esterno, e conferimenti per il concorso all'abbattimento del tasso di interesse praticato su prodotti finanziari da Artigiancassa stessa istituiti;
b) interventi sulle operazioni di locazione finanziaria;
c) interventi sul rischio di cambio dei finanziamenti in provvista estera;
d) interventi per la qualificazione delle cooperative artigiane di garanzia e dei consorzi-fidi;
e) interventi per il pagamento degli interessi. Sito esterno
2 bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì a società affidatarie della gestione di provvedimenti pubblici agevolativi, ai sensi dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 Sito esterno.
Art. 12
Conferimenti all'Artigiancassa
1. I conferimenti di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 11 potranno essere destinati:
a) al concorso nel pagamento degli interessi sui finanziamenti concessi alle imprese artigiane ed alle loro forme consortili, ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno;
b) all'abbattimento del tasso di interesse praticato dall'Artigiancassa sui prodotti finanziari da questa istituiti, in particolare per l'allargamento della base produttiva, per l'adeguamento tecnologico e ambientale delle imprese, per il miglioramento della struttura finanziaria aziendale, per lo sviluppo del credito all'esportazione.
2. I conferimenti, in un'unica soluzione, sono deliberati dalla Giunta regionale, sulla base delle specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria regionale di cui all'art. 13 bis della L.R. 6 luglio 1977, n. 31, e successive modificazioni.
3. I rapporti tra la Regione e l'Artigiancassa sono regolati da apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale.
4. L'Artigiancassa vigila, anche attraverso gli istituti e le aziende di credito finanziatori, sulla effettiva destinazione dei finanziamenti agevolati e sulla loro rispondenza alle finalità pubbliche perseguite.
5. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative in materia di gestione degli interventi dell'Artigiancassa a norma della legislazione vigente.
6. La Giunta regionale determina:
a) la misura del contributo in conto interessi ed in conto canoni per la gestione del fondo istituito ai sensi dell'art. 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949 Sito esterno, ed affidato in gestione all'Artigiancassa a norma dell'art. 3 della legge 26 novembre 1993, n. 489 Sito esterno;
b) le tipologie degli interventi finanziari attivati dall'Artigiancassa su cui la Regione intende intervenire e la relativa misura dell'abbattimento del tasso di interesse praticato.
Art. 13

(sostituito comma 3 e aggiunto comma 3 bis da art. 2

L.R. 19 agosto 1996 n. 29)

Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa
1. La Giunta regionale nomina il Presidente del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa.
2. Il Presidente dura in carica quanto la Giunta che lo ha nominato, può essere revocato e riconfermato per un periodo complessivo non superiore a dieci anni.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge, per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa si applicano le disposizioni vigenti in materia di compensi e rimborsi per la partecipazione agli organi collegiali della Regione Emilia-Romagna.
3 bis. Per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico regionale dell'Artigiancassa da parte dei dipendenti regionali compete unicamente il trattamento di missione.
Art. 14

(modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria
1. La Regione concorre, con le modalità previste dalla presente legge, al pagamento dei canoni di locazione finanziaria di macchinari nuovi e tecnologie innovative.
2. Le operazioni di leasing ammesse a contributo regionale non possono avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.
3. L'importo massimo dell'investimento ammissibile al contributo è stabilito in 154.937,07 Euro.
4. Il contributo regionale è determinato sulla base del valore del bene oggetto di locazione ammesso a contributo e della durata del contratto.
5. Il Presidente della Giunta regionale, o per sua delega l'Assessore regionale competente, con proprio decreto provvede a determinare la misura del contributo in conto canone, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla presente legge.
6. Il contributo regionale è erogato in un'unica soluzione dopo la stipula del contratto, a valere per uguali quote sui canoni da versare da parte delle imprese nei limiti della misura massima del sedici per cento delle spese ammesse per le operazioni di locazione finanziaria della durata di sessanta mesi, del tredici per cento per le operazioni della durata di quarantotto mesi e del dieci per cento per le operazioni della durata di trentasei mesi.
7. I rapporti fra la Regione e le società di leasing sono regolati da apposite convenzioni approvate dalla Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce i requisiti che le società di leasing devono possedere per essere ammesse alle convenzioni regionali(1).
Rischio di cambio sui finanziamenti in provvista estera
abrogato
Art. 16

(modificato comma 2 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sviluppo dei servizi finanziari alle imprese
1. La Regione promuove lo sviluppo di servizi di informazione, consulenza ed assistenza finanziaria forniti alle imprese associate dalle cooperative di garanzia aderenti ai consorzi regionali e dai consorzi-fidi, finalizzati a:
a) sviluppare nuovi servizi finanziari ed agevolarne l'accesso alle imprese associate;
b) diversificare l'utilizzo delle fonti finanziarie per migliorare la gestione delle imprese;
c) prestare assistenza per la gestione finanziaria delle imprese.
2. A tal fine la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento delle spese ammesse, e comunque per un importo massimo pari a 15.493,71 Euro.
3. I criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 17

(sostituita lett. a) del comma 2 e modificato comma 3 da

art. 46 L.R. 21 aprile 1999 n. 3)

Intervento per la formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi fidi
1. La Regione concorre alla formazione del patrimonio sociale delle cooperative di garanzia e dei consorzi-fidi che abbiano sede legale nel territorio regionale al fine di ampliare la capacità fidejussoria per le imprese associate.
2. Il contributo regionale è concesso alle cooperative di garanzia ed ai consorzi-fidi che rispondano ad una delle seguenti condizioni:
a) aumentino il capitale sociale di almeno il venti per cento;
b) aumentino il capitale sociale per fusione tra due o più cooperative artigiane di garanzia o consorzi-fidi artigiani.
3. L'importo del contributo regionale è stabilito nella misura massima del venti per cento dell'aumento di capitale sociale ... o a seguito della fusione.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai precedenti commi.
Art. 18
Contributi alle imprese per il pagamento degli interessi
1. La Regione concorre al pagamento degli interessi sui prestiti a breve ed a medio termine, contratti da imprese artigiane, singole o associate, assistite da fidejussione delle cooperative di garanzia o dei consorzi-fidi per specifici e documentati investimenti aziendali rivolti al raggiungimento delle finalità della presente legge.
2. Il Presidente della Giunta regionale, o per sua delega l'Assessore regionale competente, con proprio decreto, provvede a determinare la misura del contributo regionale in conto interessi, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla presente legge.
3. Il contributo regionale in conto interessi è stabilito nella misura massima del venti per cento del tasso di riferimento per il credito all'artigianato.
4. I contributi di cui al presente articolo sono erogati agli istituti di credito concedenti il prestito in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Le leggi abrogate dal comma 2 dell'art. 26 continuano ad applicarsi, in via transitoria, relativamente alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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