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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

Capo IV
Internazionalizzazione ed integrazione delle imprese
Art. 8

(modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38)

Sviluppo delle relazioni commerciali
1. La Regione promuove lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese artigiane incentivando l'accesso a servizi specializzati e predisponendo azioni di promozione.
2. A tale scopo la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) all'acquisizione di strumenti, tecnologie e strutture di commercializzazione delle produzioni e delle iniziative promozionali collegate e per l'organizzazione di attività di valorizzazione;
b) all'acquisizione di servizi per l'elaborazione di strategie innovative di presenza sui mercati esteri, in particolare in materia di informazioni commerciali, individuazione e verifica di opportunità, trasferimento di conoscenze, cooperazione internazionale.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la Regione concede contributi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a 25.822,84 Euro.
4. Al fine di predisporre azioni di promozione economica, la Regione svolge attività mirate alla qualificazione, presentazione e commercializzazione delle produzioni artigiane, con particolare riguardo alle iniziative innovative e di immagine, coordinando e favorendo il concorso finanziario di altri soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle stesse.
5. Per l'organizzazione e la gestione delle attività di cui al comma 4 la Regione può collaborare con soggetti pubblici o privati che perseguano, anche per compiti istituzionali, la finalità di sostenere lo sviluppo delle relazioni commerciali delle imprese, anche attraverso la stipulazione di convenzioni.
6. Le modalità per la predisposizione e la realizzazione delle azioni di cui al comma 4 sono stabilite dalla Giunta regionale.
Art. 9

(già modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38; poi aggiunti comma 3 bis e lettera b bis) del comma 2 da art. 35 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20)

Promozione di accordi di collaborazione
1. La Regione promuove l'integrazione delle imprese artigiane attraverso il sostegno alla conclusione di accordi di collaborazione fra imprese, singole o associate.
2. A tale scopo la Regione interviene per la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati:
a) all'acquisizione di servizi di analisi d'impresa mirati alla individuazione di ambiti di sviluppo integrato;
b) all'acquisizione di servizi per la ricerca dei partners;
c) all'acquisizione di studi di fattibilità giuridico- tecnico-finanziaria rivolti alla realizzazione di accordi di collaborazione.
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2 la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo massimo pari a 15.493,71 Euro.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Le leggi abrogate dal comma 2 dell'art. 26 continuano ad applicarsi, in via transitoria, relativamente alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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