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Documento storico: Testo Coordinato

LEGGE REGIONALE 16 maggio 1994, n. 20

Capo I
Qualificazione dell'impresa
Art. 3

(già modificato comma 3 da art. 2 L.R. 13 novembre 2001 n. 38; poi aggiunti comma 3 bis e lettera b bis) del comma 2 da art. 35 L.R. 22 dicembre 2005 n. 20)

Qualificazione dell'impresa
1. La Regione promuove la qualificazione delle imprese artigiane e delle loro forme consortili sostenendo lo sviluppo delle capacità di pianificazione e di organizzazione aziendale.
2. A tale scopo, la Regione interviene per:
a) la realizzazione di progetti predisposti e finalizzati all'acquisizione di servizi di analisi d'impresa ed alla redazione del piano di sviluppo globale dell'impresa;
b) l'attuazione dei progetti contenuti nel piano di sviluppo di cui alla lett. a), purché rientranti fra quelli previsti agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
b bis) la predisposizione dei programmi provinciali per l'artigianato di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a) della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale)
3. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 2, lett. a) la Regione concede contributi nella misura del trenta per cento della spesa ritenuta ammissibile, e comunque per un importo massimo pari a 15.493,71 Euro.
3 bis Per la predisposizione dei programmi di cui al comma 2, lettera b bis), la Giunta regionale con proprio atto stabilisce le modalità dell'intervento regionale e l'entità del contributo nell'ambito delle disponibilità previste dal bilancio regionale.

Note del Redattore:

Ai sensi dell'art. 41, comma 3, della L.R. 21 aprile 1999 n. 3, le Province possono subentrare nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni stipulate dalla Giunta regionale provvedendo, ove occorra, a stipulare atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti.

Le leggi abrogate dal comma 2 dell'art. 26 continuano ad applicarsi, in via transitoria, relativamente alle procedure già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

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